L’iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità̀ o congedo parentale;
b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;