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FAQ

Nella presente sezione sono raccolte alcune risposte alle domande più frequenti rivolte al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti (23)
Giornalista professionista

Ai sensi dell’art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:

A) praticantato o scuola di giornalismo

1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito old.odg.it - sezione: Leggi e e norme) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine;
2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (old.odg.it sezione: scuole di giornalismo);

B) superare l’esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)

Giornalista pubblicista

Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).

Altre informazioni si trovano nel sito del Consiglio nazionale (old.odg.it) nella sezione "Ordine nazionale" - "Albo"   e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963: DPR 115/1965.
 

La domanda di iscrizione, insieme alla documentazione necessaria, va consegnata all’Ordine regionale competente, cioè quello dove è fissata la propria residenza. Gli indirizzi degli Ordini sono reperibili sul sito old.odg.it - sezione “Ordini regionali”.
Per verificare l’iscrizione di una persona all’Albo dei giornalisti ci si può rivolgere all’Ordine regionale dei giornalisti (per l’elenco e gli indirizzi degli Ordini vedere il sito old.odg.it ). Alcuni Ordini pubblicano l’elenco dei loro iscritti sul loro sito internet.
Le vigenti disposizioni prescrivono che le pubblicazioni devono riferirsi all’ultimo biennio riferito alla domanda di iscrizione. Si ricorda che avverso le delibere di rigetto delle domande di iscrizione può essere presentato ricorso al Consiglio nazionale.
Per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è necessario rivolgersi al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dove è fissata la propria residenza. Per l’iscrizione occorre: 1) possedere i requisiti di legge (assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; 3) presentare in fotocopia l'eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora; 4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia. La certificazione delle pubblicazioni deve essere rilasciata dall’attuale direttore di testata. Per quanto riguarda l’importo delle tasse e il numero di articoli necessari consigliamo di rivolgersi all’Ordine regionale dei giornalisti consultando gli indirizzi sul sito old.odg.it, al link “Ordini regionali”, anche per gli aspetti relativi alla ulteriore documentazione richiesta.
La legge ordinistica non ha stabilito un limite per la retribuzione minima necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Esiste solo un tariffario di riferimento per le prestazioni autonome dei giornalisti che non riveste carattere di obbligatorietà. Per quanto riguarda l'ammontare dei compensi necessari per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, si consiglia di rivolgersi all'Ordine dei giornalisti della Regione in cui ha sede la propria residenza, che è competente ad accogliere la richiesta e a valutare la congruità della retribuzione dichiarata.
Documentare l’avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico svolto, costituisce requisito indispensabile per richiedere l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Tale retribuzione deve, inoltre, essere adeguata all’attività giornalistica e accompagnata alla documentazione che attesta il carattere di continuità dell’attività negli ultimi due anni. Per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito old.odg.it o l’Ordine regionale dei giornalisti competente (dove ha sede la propria residenza o il domicilio professionale).
Per iscriversi nell'elenco dei giornalisti pubblicisti occorre documentare di aver svolto un'attività giornalistica adeguatamente retribuita e continuativa nell'ultimo biennio. La legge 69/1963 non stabilisce esattamente il numero di articoli da presentare, la cui valutazione spetta in prima istanza all'Ordine regionale competente (indirizzi sul sito old.odg.it , sezione "ordini regionali").
Per iscriversi all’Albo come giornalista pubblicista occorre documentare, ai sensi di legge, lo svolgimento di un’attività giornalistica continuativa e retribuita da almeno due anni presso una testata, indipendentemente dal tipo di pubblicazione (web, radiotelevisiva o carta stampata). E’ necessario, inoltre, che si tratti di una testata regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta.
9) Posso iscrivermi nell’elenco dei pubblicisti collaborando con più testate?
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti la collaborazione può avvenire anche presso più testate, purchè risultino regolarmente registrate ed abbiano un direttore iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta. Occorre, inoltre, documentare l’avvenuta retribuzione per i relativi periodi di attività.
 
I fotografi possono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti pubblicisti qualora comprovino, mediante documentazione, l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Tale attività, per essere valida ai fini dell’iscrizione, deve avere carattere giornalistico, cioè sostituire o completare l’informazione attraverso le immagini (art. 34 DPR 115/1965). E’ necessario, inoltre, che la testata sia regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’albo in grado di certificare l’attività svolta. La domanda di iscrizione deve essere rivolta all'Ordine regionale di competenza in base alla residenza.
 
A tale riguardo si consiglia di consultare il CNLG (art. 36) per verificare se l'attività svolta rientra nei requisiti richiesti da tale articolo. In caso affermativo si può rivolgere domanda di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine regionale competente (dove si è stabilita la propria residenza o il domicilio professionale), allegando la dichiarazione dell'editore che attesti l'esercizio esclusivo dell’ attività professionale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 36 del CNLG. Decorsi 18 mesi dall'iscrizione, si può essere ammessi alla prova d'esame di idoneità professionale. Prima dell'esame occorre attestare di aver frequentato uno dei corsi di formazione, anche on-line, organizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o dagli Ordini regionali. Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi all'Ordine regionale, agli indirizzi reperibili sul nostro sito internet old.odg.it, sezione 'Ordini regionali'.
Se le prestazioni presso la testata sono prestazioni di lavoro autonomo si può far riferimento al Tariffario 2006 (old.odg.it sezione: tariffario). Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha richiesto la rimozione.  Diversamente si dovrà fare riferimento al Contratto nazionale di lavoro giornalistico (www.fnsi.it)
Per iscriversi nel registro dei praticanti occorre documentare la pratica presso una testata giornalistica oppure frequentare una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le leggi che regolano la professione sul sito old.odg.it - link "leggi" e il link "scuole di giornalismo" per gli indirizzi e i requisiti necessari per l'iscrizione ai corsi.
Per iniziare il praticantato, non è necessario il diploma di laurea, dal momento che la legge richiede la licenza di scuola media superiore. Occorre, però, essere inserito in una redazione giornalistica in qualità di praticante.
La laurea è necessaria solo per frequentare uno dei master delle scuole di giornalismo convenzionate, nel corso del quale si raggiunge lo status di allievo.
 
 
Per acquisire una pratica giornalistica idonea a sostenere gli esami per l'accesso alla professione, è possibile iscriversi ad una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (elenco sul sito old.odg.it - link "scuole di giornalismo"), oppure rivolgersi ad un editore per svolgere un periodo di praticantato presso una testata giornalistica idonea a garantire un'adeguata formazione. (art. 34 Legge 69/1963 e successive interpretazioni su old.odg.it). In questo caso il riferimento, per quanto riguarda l'orario di lavoro e la retribuzione, è il CCNL che può essere consultato sul sito della FNSI al link "contratti".
L’attività giornalistica svolta presso gli uffici stampa può dare luogo a praticantato qualora sia presente una redazione con le caratteristiche dettate dall’art. 34 legge 69/1963 e dai criteri interpretativi dell’art. 34 (si veda il sito old.odg.it sezione: leggi e norme). Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni consultare il nostro sito internet old.odg.it .
Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e svolge attività giornalistica da almeno tre anni, con rapporti di collaborazione coordinata e continuata, con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica (free lance), può chiedere al Consiglio regionale dove risiede, l'iscrizione al Registro dei praticanti. Il freelance che chiede l'iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali. Per gli iscritti al registro dei praticanti è obbligatoria, inoltre, l'iscrizione all'Istituto di previdenza. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio (indirizzi nel sito old.odg.it sezione: ordini regionali).
Sul nostro sito old.odg.it è presente un elenco di testi consigliati, nella sezione "esami".
Il termine entro il quale il praticante deve sostenere la prova di idoneità professionale è di 3 anni, dalla data di decorrenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti, decorso il quale l'Ordine regionale cancella l'iscritto dal registro. Per le date di svolgimento delle sessioni di esame  e per ogni altra informazione in merito, vedere il sito old.odg.it al link "esami - modalità e date".
Coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, intendano assumere la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici, devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio (indirizzi sul sito old.odg.it sezione “ordini regionali”).
Gli artt. 28 e 36 della legge 69/1963 disciplinano l’iscrizione nell’elenco speciale dei giornalisti stranieri. Il giornalista straniero deve presentare, presso l’Ordine regionale dove risiede, i documenti previsti dalla legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza (art. 33 DPR 115/1965). Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Ordine regionale dove si risiede o l’Ordine regionale dove è fissato il proprio domicilio professionale (art. 16 legge 526/1999). Gli indirizzi degli Ordini regionali sono sul sito internet old.odg.it e ulteriori informazioni nella sezione: Albo alla voce “Elenco Stranieri”.
L'iscrizione all'Albo dei giornalisti è fissata presso l'Ordine regionale dove si risiede o dove si è fissato il domicilio professionale. Se presso l'Ordine regionale dove si è iscritti non è più fissata nè la residenza nè il domicilio professionale il giornalista, ai sensi dell'art. 37 legge 69/1963, deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo e a consegnargli la relativa tessera di riconoscimento. Si precisa, infine, che l'iscrizione in un diverso albo regionale, disciplinata dall'art. 37 suddetto, comporta l'assolvimento della tassa di concessione governativa, stante l'autonomia degli albi regionali.
Formazione (5)
Non esistono corsi di formazione o di studi universitari che conferiscano l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Solo i corsi giornalistici riconosciuti dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti possono sostituire il praticantato presso una testata ai fini dell’accesso all’esame di idoneità professionale per diventare giornalista professionista. L’elenco di tali corsi è reperibile sul sito old.odg.it (sezione “Scuole di giornalismo”). Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso del diploma di laurea e superare una selezione. Ulteriori informazioni circa le modalità e i requisiti per partecipare alla selezione sono reperibili sul sito delle singole Facoltà o presso gli uffici di segreteria dei corsi.
A differenza dei corsi universitari non riconosciuti, le scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti prevedono esercitazioni pratiche di tecnica e lavoro redazionale e la presenza di tutor giornalisti che seguono gli allievi durante la pratica redazionale. Inoltre, coloro che frequentano le scuole riconosciute dal Consiglio nazionale svolgono praticantato giornalistico ai sensi della legge 69/1963 e sono iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine regionale competente. Le scuole vengono riconosciute, tra l'altro, quando documentino di aver stipulato convenzioni con le imprese editoriali per il necessario apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole stesse. Le regole, le materie e le modalità del tirocinio sono contenute nel quadro di indirizzo che è consultabile sul sito old.odg.it, sezione "Scuole di giornalismo" e dal quale sono rilevabili le differenze con i corsi universitari. La scelta di organizzare scuole e master rispondenti al quadro di indirizzo spetta alle singole Università. Il riconoscimento dell'Ordine dei giornalisti è subordinato alla rispondenza delle strutture che lo richiedono, al quadro di indirizzo sopra citato.
Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti organizza solo seminari di preparazione all’esame per la prova di idoneità professionale che si svolgono a Fiuggi due volte l’anno, per la durata di una settimana, e sono riservati agli iscritti nel registro dei praticanti che intendono sostenere l’esame per il passaggio nell’elenco dei professionisti. In ordine alle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale, si consiglia di consultare il sito old.odg.it (sezione: scuole di giornalismo).
 
 
Il corso delle 45 ore è obbligatorio solo per l’accesso agli esami di idoneità professionale. E’ possibile frequentare uno dei corsi organizzati dall’Ordine regionale di appartenenza o il corso organizzato a Fiuggi dal CNOG di cui esiste anche una versione a distanza, disponibile su CD. Il corso organizzato dal CNOG a Fiuggi si svolge due volte l’anno, nei mesi di aprile e di ottobre precedenti l’esame di idoneità professionale, e prevede il pagamento di una quota di partecipazione, comprensiva di vitto e alloggio. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito old.odg.it, sezione "Esami".
 
 
Testate e Direzioni (9)
La direzione responsabile di un periodico può essere affidata a una persona non iscritta all'albo dei giornalisti solo in due casi: - se si tratta di una pubblicazione organo di un partito, o movimento politico, o organizzazione sindacale (art. 47 legge 69/1963); - oppure una rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 L.69/63). Per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 legge 69/1963), pur non esercitando l'attività di giornalista, occorre presentare una domanda al Consiglio regionale dei giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito internet old.odg.it .
 
 
No, dal momento che per le pubblicazioni quotidiane o periodiche di carattere giornalistico a diffusione nazionale e per tutte le altre pubblicazioni periodiche, la direzione e la vice direzione devono essere affidate a giornalisti professionisti o pubblicisti (art. 46 legge 69/1963).
 
Per la stampa e la distribuzione della rivista, è necessario registrare la testata presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 legge n. 47/1948). Quanto alla nomina di un direttore responsabile, se la pubblicazione è dedicata a tematica scientifica, tecnica o professionale essa rientra nella previsione dell’art. 28 legge n. 69/1963 (iscrizione nell’elenco speciale) che prevede l’affidamento della direzione a persona non iscritta all’albo dei giornalisti. Si fa presente che detta pubblicazione, inoltre, deve risultare destinata esclusivamente agli operatori della scienza, della tecnica o della professione specificamente trattata dalla stessa (v. Tribunale Milano, 5 dicembre 2002 in Foro it. 2003, I,2863; Tribunale Milano, 6 ottobre 2002 in Giust. Civ. 2003, l, 2267) La domanda di iscrizione nell'elenco speciale è diretta al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito internet old.odg.it .
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (legge 47/1948). Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione “leggi” sul sito old.odg.it e di contattare la cancelleria del tribunale competente.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.2.1948 n. 47 (legge sulla stampa)”nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Anche le pubblicazioni gratuite rientrano nell’ambito di tale norma.
Se si tratta di una rettifica secondo le norme stabilite dalla legge sulla stampa (art. 8 L. 47/1948), il testo deve essere riportato nella sua interezza, purché contenuto nel limite di 30 righe. Se, invece, si tratta di un libero contributo da parte di persona esterna alla redazione del giornale, il testo può essere elaborato secondo le esigenze di redazione.
L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 stabilisce che “il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.
 
L'editore/direttore responsabile di un periodico regolarmente registrato, anche se appartenente ad una associazione culturale non riconosciuta no profit, è soggetto alle disposizioni del Tariffario, che indica i compensi minimi per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti. Esso non è vincolante ma rappresenta un modello guida per stabilire la retribuzione minima dei giornalisti. Ad esempio nel caso di un direttore responsabile di un periodico, il Tariffario 2006 stabilisce, al Titolo VII, la cifra di € 692,00 per il direttore responsabile di un periodico con tiratura da 10.000 a 400.000 copie a numero, Questa somma si riferisce alle singole uscite del periodico. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha chiesto la rimozione.
 
Anche le testate on line sono soggette agli obblighi di registrazione.
Peraltro in base all'art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012, “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.” Resta ferma la necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo.
 
Normativa (4)
 
Sì, tale obbligo è stabilito dall'art. 16, comma 7, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009.
 
 
 
No, l'indirizzo di posta elettronica contraddistinto dal dominio "@postacertificata.gov.it" non è valido, perché può essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni del cittadino con la Pubblica Amministrazione e non, invece, per comunicazioni ufficiali tra aziende e iscritti all'Albo. Infatti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot. n. 006391 in data 15.01.2014) e dal Ministero della Giustizia (nota DOG prot. n. 0001631 in data 24.01.2014), gli Ordini professionali sono tenuti a richiedere ai propri iscritti indirizzi di pec contraddistinti da un dominio differente da "@postacertificata.gov.it".

 

 
Nel sito del Consiglio nazionale (old.odg.it) è possibile consultare il testo della legge n. 69/1963, che ha istituito l'Ordine dei giornalisti.
 
 
Si consiglia di consultare il sito: www.garanteprivacy.it, dove è possibile reperire la normativa e i documenti in materia di privacy, che i liberi professionisti sono tenuti a rispettare nell'esercizio della loro attività professionale.
 
 
Deontologia (1)
Compete all'Ordine dei giornalisti far osservare la deontologia della professione ai propri iscritti. Nel caso di un comportamento ritenuto scorretto da parte di un giornalista, potrà essere presentato un esposto all’ Ordine regionale presso il quale risulta iscritto il giornalista che, tramite il Consiglio di disciplina territoriale, valuterà la sussistenza o meno della violazione del codice professionale.
 
 
Altro (5)
Non ci sono ostacoli per un giornalista ad effettuare il tesseramento ad un partito politico.
Esiste un tariffario di riferimento con le indicazioni delle retribuzioni minime per coloro che svolgono la professione di giornalista in forma autonoma. Si può facilmente consultare sul sito old.odg.it sezione: Tariffario. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha richiesto la rimozione.
 
 
In ipotesi di lavoro autonomo il giornalista ha due alternative. Può stipulare un contratto di collaborazione con l'Azienda e convenire lo stipendio con l'altro contraente, tenendo conto del tipo di lavoro che andrà a svolgere, dell'impegno e del grado di professionalità necessari, etc. In alternativa può richiedere la retribuzione per ogni singola prestazione. In tal caso il parametro da tenere in considerazione è il Tariffario, consultabile sul sito old.odg.it. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha richiesto la rimozione.
 
 
In caso di smarrimento della tessera di giornalista, è necessario presentare denuncia alle autorità competenti e successivamente richiedere all'Ordine un nuovo tesserino.
 
Secondo quanto comunicato dall’INPGI sono soggetti all’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPGI i soli giornalisti residenti in Italia, quali destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Proprio con tale decreto, infatti, a decorrere dal 1996 è stata introdotta nel nostro paese la tutela previdenziale obbligatoria anche per coloro i quali svolgono attività autonoma, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. Il decreto n. 103/96 prevede, tra l’altro, che i contributi debbano essere versati in proporzione ai redditi fiscalmente dichiarati, cioè comunicati dagli interessati all’Amministrazione Finanziaria ai fini del pagamento dell’IRPEF. I giornalisti emigrati in Stati esteri sono tenuti a dichiarare i redditi nel luogo di residenza. Ne consegue che nella fattispecie segnalata viene a mancare uno di requisiti richiesti dalla legge per poter essere assicurati all’INPGI.