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Albo

  L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sancisce che nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di giornalista se non è iscritto all’albo professionale.
L'appartenenza all'Ordine dei Giornalisti è deliberata dal Consiglio territorialmente competente che dispone l'iscrizione e conferisce al destinatario il peculiare status professionale. Il provvedimento ha natura giuridica di atto di accertamento ricognitivo ed è soggetto, in sede giurisdizionale, al sindacato esclusivo del giudice ordinario. Dall'iscrizione all'Ordine deriva, per il giornalista, il sorgere di diritti e doveri (art. 2) e l'assoggettamento a particolari poteri disciplinari.
L'Albo è presso l'Ordine regionale; il Consiglio provvede alla sua tenuta e ne cura annualmente la revisione. Esso è ripartito in due elenchi:
  • Professionisti
  • Pubblicisti
La legge che disciplina l’ordinamento della professione ha inoltre istituito elenchi speciali:
  • quello per l’iscrizione dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese;
  • quello di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici;
E’ inotre previsto, annesso all’Albo, il registro dei praticanti, cioè di coloro che intendono avviarsi alla professione attraverso lo svolgimento della pratica giornalistica .
L’Albo contiene tutti i dati anagrafici nonché la data di iscrizione (da cui decorre l'anzianità dell'iscritto) ed il titolo in base al quale è avvenuta. La domanda di iscrizione deve essere proposta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione regionale l’interessato ha il domicilio professionale, allegando la documentazione richiesta dalla legge per provare il requisito professionale (a seconda che l’iscrizione sia richiesta per l’elenco dei professionisti o dei pubblicisti, per gli elenchi speciali o per il registro dei praticanti), nonché gli attestati dei versamenti richiesti, tra cui la tassa di concessione governativa (in allegato a fondo pagina) per l'esercizio della professione di giornalista.
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Professionisti
Sono professionisti coloro che esercitano esclusivamente la professione.
Per l'iscrizione nel relativo elenco è richiesto:
1) l'esercizio continuativo della pratica giornalistica previa iscrizione nel registro dei praticanti per almeno 18 mesi, attestato da una dichiarazione di compiuta pratica del direttore, oppure titolo rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute in Italia che attesti il tirocinio dell'allievo per la durata di due anni
2) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
3) l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 l. 69/1963, consistente in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo (cfr. artt. 44 e seguenti dpr 115/1965).

Pubblicisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è necessario:
1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; Per i corrispondenti o per gli articoli non firmati occorre allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici suddetti, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta. Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore suddetta.
3) presentare in fotocopia dell'eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora;
4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia;
5) adempimenti connessi alla decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 17 giugno 2009 contenente il documento di indirizzo per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti (corsi, colloquio).
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Praticanti
Coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica possono iscriversi nel registro dei praticanti in presenza dei seguenti requisiti:
1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
2) il possesso della dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34 l. 69/1963;
3) il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore oppure, in mancanza del titolo suddetto, il superamento di un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione (cfr. artt. 37 e seguenti del dpr115/1965).

Freelance
Al fine dell'iscrizione al registro dei praticanti da parte dei freelance sono richiesti:
1. l'iscrizione all'albo come pubblicista e lo svolgimento di attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica;
2. copia dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate e l'indicazione del giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico - professionali;
3. copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante;
4. documentazione della produzione giornalistica;
5. attestazione, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali. 

GIORNALISTI STRANIERI IN ITALIA

 
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell'Unione Europea.
Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal decreto legislativo n.206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
 
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari da cittadini comunitari od extra-comunitari.
Oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere, in attuazione del D.P.R. 394/99 (regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), il riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha integralmente sostituito le precedenti 89/48/CEE e 92/51/CEE, e del decreto legislativo di recepimento n. 206 del 9 novembre 2007n. 206 del 9 novembre 2007 che ha sostituito i decreti legislativi di recepimento in Italia n.115/92 e n.319/94.
 
Misure compensative: prova attitudinale e tirocinio di adattamento.
Nel decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero può prevedersi, ai fini dell’iscrizione all’elenco professionisti da parte dell’Ordine dei giornalisti, il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.
La materia è  disciplinata dal Decreto del Ministero della giustizia 17 novembre 2006, n. 304.
 
Per informazioni generali.
Settore Internazionale Reparto II - Ufficio II
Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70 - 00186 ROMA
Telefono 06/68852314
Fax 06/68897350

 

CITTADINI STRANIERI CHE INTENDONO DIVENTARE GIORNALISTI IN ITALIA

Anche in tale ipotesi bisogna distinguere a seconda che si tratti di un cittadino comunitario o extra-comunitario. L'art. 9 l. 428/1990 equipara, infatti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini italiani in ordine all'iscrizione nel registro dei praticanti e all'elenco dei pubblicisti, aggiungendosi così alla normativa che aveva accomunato in precedenza i cittadini comunitari e quelli nazionali quanto all'iscrizione all'albo dei professionisti. L'art. 9 l. 52/1996, inoltre, equipara i cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa, con riferimento in particolare al direttore responsabile e al proprietario di giornali o altri periodici. In questo caso, pertanto, il cittadino comunitario è tenuto a rispettare la legge professionale che detta requisiti e condizioni per l'iscrizione, per lui come per ciascun cittadino italiano, senza discriminazioni. Nell'ipotesi che sia il cittadino extra-comunitario a risiedere in Italia e a voler conseguire il titolo professionale in Italia, ci si chiede se anche a lui possa applicarsi la normativa italiana, ai fini dell'iscrizione all'albo dei pubblicisti e a quello dei professionisti. L'art. 37 del d.lgs. 286/1998 chiarisce la questione sancendo che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, 'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali. In conclusione, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia si applicano, analogamente ai cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica, a cominciare dalla legge ordinistica n. 69/1963. Quanto detto trova conferma anche in un parere rilasciato a questo Consiglio dal Ministero della Giustizia, prot. 3/5670 del 13 maggio 2005. (Circolare n. 1/2005)  

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