La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale (CDT) presso il Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto l'incolpato. L'azione disciplinare è iniziata d'ufficio dal competente Consiglio o anche su richiesta del Procuratore Generale (art. 48, ult. comma, legge n.69).
Si applicano, per i componenti del Consiglio di disciplina, le disposizioni in materia di astensione e ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato formalmente invitato a comparire davanti al CDT. Questo, assunte sommarie informazioni, contesta all'interessato, con lettera raccomandata, i fatti addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito a discolpa.
L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta e corredati di motivazione; vengono notificati all'interessato ed al Pubblico Ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni.
L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto (salvo gli eventi interruttivi del termine previsto dalla legge).