L'iscrizione all'Albo dei giornalisti è fissata presso l'Ordine regionale dove si risiede o dove si è fissato il domicilio professionale. Se presso l'Ordine regionale dove si è iscritti non è più fissata nè la residenza nè il domicilio professionale il giornalista, ai sensi dell'art. 37 legge 69/1963, deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo e a consegnargli la relativa tessera di riconoscimento. Si precisa, infine, che l'iscrizione in un diverso albo regionale, disciplinata dall'art. 37 suddetto, comporta l'assolvimento della tassa di concessione governativa, stante l'autonomia degli albi regionali.