Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la formazione continua [*], pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013, l'obbligo formativo previsto da una legge dello Stato decorre dal primo gennaio 2014.
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[*] Art. 4 – Periodo formativo - commi 1-2-3
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua.