La Direzione generale Affari civili del Ministero della Giustizia, competente per l'Ordine dei giornalisti, ha "bocciato" la proposta-quesito del Consiglio regionale della Lombardia, circa l'utilizzo della posta prioritaria per la convocazione delle assemblee, in vista delle elezioni di maggio (rinnovo dei consigli regionali e nazionale). Una richiesta di parere fondata su criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Ma, nella risposta della Direzione, è ribadito l'utilizzo esclusivo della raccomandata (molto più costosa): "La legge quadro sulle professioni intellettuali (382/1944), se da un lato prevede la convocazione delle assemblee mediante avviso spedito per posta (quindi, non escludendo la posta prioritaria, ndr), dall'altro, espressamente, rinvia ad una successiva previsione normativa la completa regolamentazione della materia concernente l'Ordine dei giornalisti.
In tale ambito, è stata emanata la legge n. 69/1963 (sull'Ordinamento della professione giornalistica), nella quale è previsto con altrettanta chiarezza che le convocazioni delle assemblee, sia per l'elezione dei membri del Consiglio (art. 4), che per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (art. 15) avvengano con raccomandata. Pertanto, non sussiste un problema di prevalenza di fonti, dato che la legge quadro fa un esplicito rinvio ad una successiva disciplina della materia che stabilisce espressamente, come detto, l'utilizzo della raccomandata.
Le ragioni connesse ad un'economia di spese e le esemplificazioni operate da codesto Consiglio, per quanto caratterizzate da indubbia ragionevolezza, non risultano poter prevalere sul dato normativo che stabilisce la forma della raccomandata. Peraltro, considerate le argomentazioni esposte da codesto Ordine, si ritiene che l'innovazione proposta potrebbe attuarsi a seguito di una modifica della legge n. 69/1963, nella parte in cui prescrive l'uso della raccomandata".
Parere negativo, anche, sulla possibilità di superare i vincoli della legge n. 69/1963 (in relazione all'esercizio del diritto di voto per gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote annuali), essendo già operativa la riscossione, anche coattiva, delle stesse quote, tramite esattoria. Nella nota del Consiglio regionale della Lombardia, l'ammissione al voto su presentazione di un certificato, attestante l'avvenuto pagamento, rilasciato dagli impiegati dell'ente addetti al seggio, dovrebbe essere applicabile solo agli iscritti non in regola con il pagamento delle quote negli anni precedenti al 2003. Infatti, per i non in regola nel 2003 (e primi quattro mesi del 2004) è già stata inviata una cartella esattoriale che, prevede per legge, 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Per questi ultimi, quindi, non ci dovrebbero essere limitazioni al voto. Di diverso parere, come annunciato, la Direzione generale Affari civili, per cui le argomentazioni esposte dall'Ordine, relative al superamento dei vincoli della legge n. 69/1963, non sono condivisibili: "L'art. 10 del Regolamento di esecuzione della legge n. 69/1963, statuisce che gli iscritti negli elenchi dell'Albo, non in regola con il pagamento dei contributi sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento".
Parere positivo, invece, sui contenuti di altri due quesiti: "Il calcolo della maggioranza dei voti assoluti si effettua escludendo dal computo le schede bianche e le schede nulle; è possibile completare le operazioni di scrutinio relative al Consiglio regionale e successivamente (il giorno dopo) procedere alla lettura delle schede relative all'elezione dei consiglieri nazionali".
(g.c.)