Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
T I T O L O I
Gestione finanziaria
ART. 1 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno civile.
2. Il bilancio di previsione è sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti (d’ora in poi denominato CNOG) entro il 31 dicembre.
ART. 2 - CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e cassa: l’unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
2. Per i capitoli di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente: quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio di cassa l’ammontare presunto del fondo di cassa e l’ammontare del presunto avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Il bilancio è accompagnato da apposite relazioni del Consigliere Tesoriere dell’Ordine, della Commissione Amministrativa e dei Revisori dei Conti. Al bilancio è allegata altresì la pianta organica del personale nonché eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio.
ART. 3 - INTEGRALITA’ E UNIVERSALITA’ DEL BILANCIO
1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio di previsione al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese connesse alle entrate stesse.
2. Tutte le spese debbono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative entrate.
3. E’ vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: - Titolo I – Entrate correnti; - Titolo II – Entrate in conto capitale - Titolo III – Partite di giro.
2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: - Titolo I – Spese correnti; - Titolo II – Spese in conto capitale; - Titolo III – Partite di giro.
3. Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
4. Per le classificazioni di cui al precedente comma, il CNOG si attiene allo schema di bilancio. Tale schema ha valore indicativo, la ripartizione delle categorie e la specificazione dei capitoli potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze della gestione.
5. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per il CNOG.
ART. 5 - RISULTATO DI GESTIONE
1. Il CNOG potrà disporre dell’avanzo di amministrazione solo dopo che ne sia stato accertato l’ammontare con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, subordinatamente alla sua realizzazione. L’eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:
a) il finanziamento di uscite in conto capitale;
b) la copertura di uscite per rimborso prestiti o mutui;
c) il finanziamento di uscite correnti.
2. Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione il CNOG deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare tale situazione.
ART. 6 - VARIAZIONI E STORNI
1. Le variazioni di bilancio di previsione sono deliberate nei modi e con le procedure previsti per l’approvazione del bilancio stesso. In caso di maggior accertamento è possibile effettuare variazioni di bilancio con deliberazione finale del CNOG.
2. Le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio Nazionale, sentito il parere della Commissione Amministrativa e del Collegio dei Revisori in riferimento alla natura della spesa, alle modalità e alle congruità della copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
ART. 7 - FONDO DI RISERVA
1. Al fine di garantire l'equilibrio della gestione, il CNOG iscrive nel proprio bilancio di previsione, fra le uscite correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.
2. L’utilizzo del fondo di riserva è proposto dal Consigliere Tesoriere ed adottato dal Comitato Esecutivo, acquisito il parere della Commissione Amministrativa e del Collegio dei Revisori.
ART. 8 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del presente regolamento e non ordinate ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell’esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Le somme di cui al secondo comma relative alle sole spese correnti possono essere conservate nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
4. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa.
5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
6. Annualmente viene compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l’esercizio di provenienza e per capitolo. Dovrà indicata la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute e quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
7. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati eseguiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a condizione che il costo degli atti per il recupero del credito non sia superiore al credito stesso.
ART. 9 - ESERCIZIO PROVVISORIO
1. Nel caso che il bilancio di previsione non sia approvato dal CNOG entro il 31 dicembre, l’esecutivo delibera l’approvazione dell’esercizio provvisorio.
2. L’esecutivo è autorizzato, limitatamente per ogni mese, a effettuare spese corrispondenti a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio precedente ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
ART. 10 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1. Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono riscosse tramite bonifico bancario, o attraverso altre modalità tali da garantire la tracciabilità.
2. Eventuali somme pervenute direttamente al CNOG, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all’istituto di tesoreria non oltre sette giorni dalla data di incasso.
ART. 11 - EMISSIONE DELLE REVERSALI DI INCASSO
1. Le somme pervenute direttamente all’Ordine sono annotate nell’apposito registro.
2. Le reversali di incasso, datate e numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Consigliere tesoriere o da un suo delegato.
ART. 12 - IMPEGNI
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal CNOG a soggetti determinati, in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dai competenti organi, sempre che la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell’esercizio di riferimento.
2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l’impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute.
3. La differenza fra somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio.
4. Con la chiusura al 31 dicembre dell’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto d’impegno globale, provvedendo ad annotarlo nell’apposito partitario. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
5. Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi che sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.
ART. 13 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal Consigliere Tesoriere previo accertamento dell’esistenza dell’impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione degli stipendi, delle indennità e di ogni altra competenza è effettuata dal Consigliere Tesoriere.
ART. 14 - ORDINAZIONE DELLA SPESA
1. Il pagamento è ordinato entro i limiti delle disponibilità di tesoreria mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo.
2. I mandati sono firmati dal Presidente e/o dal Consigliere Tesoriere
3. I mandati devono indicare: a) il codice del capitolo; b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'impegno; c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore; d) la causale del pagamento; e) l’importo in cifre e in lettere; f) la data di emissione.
4. I mandati riportano l'indicazione di uscite di competenza dell'esercizio in corso ovvero di uscite in conto residui.
ART. 15 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Qualora ne ricorrano i presupposti il servizio di tesoreria è affidato ad una o più banche autorizzate a svolgere tale attività con una scelta operata attraverso richieste di offerte almeno a tre istituti di credito.
2. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del CNOG finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti del CNOG.
3. Per l’espletamento di particolari servizi il CNOG può avvalersi di istituzioni convenzionate.
ART. 16 - SERVIZIO ECONOMALE E SERVIZIO DI CASSA
1. Qualora ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il CNOG autorizza l’istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito regolamento.
2. L’incarico di economo e del relativo supplente, è conferito dall’Esecutivo, sentito il Consigliere Tesoriere, ad impiegati in ruolo; l’incarico è valido fino a revoca. L’incarico di economo può cumularsi con altri eventuali incarichi.
3. Il cassiere, designato con le stesse procedure di cui al precedente comma, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell’Ente; lo stesso cassiere, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente le entrate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.
2. Il Collegio dei Revisori deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica della cassa interna. Analoga verifica viene effettuata in occasione del cambiamento del cassiere.
ART. 17 - CARTE DI CREDITO
1. L’utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie per l’esecuzione delle spese.
2. Il Comitato Esecutivo può individuare altri titolari della carta di credito, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere.
ART. 18 - RENDICONTO GENERALE
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale composto dal conto del bilancio (rendiconto finanziario, conto economico, stato patrimoniale) e dalla nota integrativa.
2. Il conto consuntivo predisposto dal Tesoriere, entro il primo trimestre di ogni anno ed assunto dal Comitato Esecutivo, è sottoposto all’esame della Commissione Amministrativa ed a quello dei Revisori per i prescritti pareri, per poi essere posto all’approvazione del CNOG.
3. L’approvazione definitiva del Consiglio Nazionale deve avvenire entro il mese di marzo.
ART. 19 - SITUAZIONE PATRIMONIALE
1. Il conto di bilancio comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa e si articola in:
a) rendiconto finanziario;
b) stato patrimoniale;
c) conto economico.
2. Il rendiconto finanziario contrappone i risultati rendicontati con le previsioni di entrata e di spesa classificando le voci come nel preventivo finanziario. Il rendiconto finanziario rappresenta la consuntivazione del preventivo finanziario.
3. Il conto economico rappresenta sinteticamente la situazione economica di competenza dell’esercizio allo scopo di illustrare il risultato economico della gestione del periodo considerato, misurando, in questo modo, l’incremento o il decremento che il patrimonio netto ha subito per effetto della gestione.
ART. 20 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Nel rendiconto deve essere evidenziato:
a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione finale;
d) la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione.
ART. 21 - Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale
1. Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile.
ART. 22 - Relazione sulla gestione
1. La relazione sulla gestione pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto relativi al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Detta relazione viene redatta tenuto conto dei principi di cui dell’articolo 2428 del Codice civile.
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GESTIONE PATRIMONIALE
ART. 23 - BENI
1. I beni dell’Ordine si distinguono in materiali e immateriali secondo le norme del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli. 2. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
ART. 24 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI
1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, la ubicazione, l’uso cui sono destinati e l’ufficio o l’organo cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) le eventuali rendite.
ART. 25 - CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto; b) elaboratori elettronici e altri strumenti tecnici;
c) opere d’arte o di pregio e materiale bibliografico;
d) altri beni mobili.
ART 26 - INVENTARIO DEI BENI MOBILI
1. L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione “nuovo”, “usato”, “fuori uso”;
e) il costo di acquisto o il valore contabile;
f) il titolo di appartenenza (proprietà, comodato, leasing, affitto, noleggio, etc.).
2. I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. Le aliquote di deperimento trovano annualmente evidenziazione nell’apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
ART. 27 - CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI
1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei documenti di acquisto.
2. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. I beni dichiarati fuori uso possono essere dismessi: a favore di associazioni, organizzazioni o enti senza finalità di lucro e operanti nei settori della solidarietà sociale, dell’istruzione, della formazione e culturali; avviandoli allo smaltimento tramite conferimento al servizio pubblico di raccolta.
ART. 28 - INESIGIBILITA’ DEI CREDITI
1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti inscritti nella situazione patrimoniale sono dichiarate con deliberazione dell’Esecutivo, nella fase di approvazione del conto consuntivo da parte del CNOG, sentito il parere della Commissione Amministrativa e dei Revisori dei Conti dopo l’espletamento di accertamenti in relazione alle cause.
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SCRITTURE CONTABILI
ART. 29 - SISTEMI DI SCRITTURE
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia separatamente per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
ART. 30 - REGISTRI
1. Il Consigliere Tesoriere deve tenere i seguenti registri: a) delle reversali d’incasso; b) di mandati di pagamento; c) il giornale cronologico delle operazioni di esercizio; d) inventario del patrimonio mobile e immobile.
ART. 31 - REGISTRAZIONI
1. L’Amministrazione del CNOG tiene le seguenti scritture:
a) un partitario degli accertamenti con le somme riscosse e quelle ancora da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) un partitario degli impegni, con le somme pagate e quelle ancora da pagare per ciascun capitolo;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme ancora da riscuotere o da pagare;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell’esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, etc.) nonché la consistenza alla chiusura dell’esercizio.
2. I registri di cui ai punti a), b), c) d), e) possono essere tenuti anche in formato digitale conformemente alla vigente normativa.
ART. 32 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.