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Decisione CNOG 14 maggio 2014, aggiornata alla Decisione CNOG 5 giugno 2018

Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco Pubblicisti
 
La Commissione Giuridica, secondo quanto emerso da una specifica ricerca condotta in proprio, ha verificato che quanto richiesto in punto di iscrizione continua ad essere estremamente differenziato, sì che i requisiti imposti variano da un Ordine all'altro in modo significativo, creando inaccettabili disparità.
Ferma restando la decisione del Consiglio nazionale del giugno 2009, la Commissione giuridica ritiene indispensabile suggerire alcuni indirizzi integrativi che, pur nella loro essenzialità, dovranno rappresentare le linee guida per l’iscrizione dei pubblicisti nel relativo elenco da parte dei Consigli regionali, dopo aver analizzato gli elementi relativi all’effettività del percorso giornalistico svolto e gli adempimenti amministrativi connessi.
L’obiettivo che la Commissione giuridica si è dato è di fornire uno strumento che, nel supportare l’operato dei Consigli regionali e rimanendo inalterate le specifiche attribuzioni di cui all'art. 34 del DPR n. 115/65, garantisca agli aspiranti pubblicisti una via d'accesso alla professione il più possibile univoca, se non identica, improntata ai fondamentali principi di trasparenza e correttezza.
Nell’analisi dei requisiti richiesti si è tenuto conto anche dell'attuale situazione, per come si è evoluta nel tempo, la quale vede alcuni operatori dell’informazione pagati con somme di scarso rilievo, ma che molti, comunque, non possono rifiutare, pena l'interruzione immediata della collaborazione.
La Commissione reputa, quindi, che i Consigli regionali debbano allo stato privilegiare, anche in sede dell’obbligatoria revisione degli elenchi, l’analisi dell'attività giornalistica svolta in termini di effettività e concretezza, piuttosto che l’ammontare dei compensi. Gli stessi dovranno comunque rappresentare un requisito imprescindibile per ottenere l’iscrizione e la permanenza nell’elenco in base alla vigente normativa.
Per questi motivi la Commissione giuridica invita il CNOG a compiere, d’intesa con gli Ordini regionali, uno sforzo ulteriore di semplificazione e, per quanto possibile, di omogeneizzazione.
 
PROCEDURE PROPOSTE
- Dichiarazione del direttore.
- Articoli: scritti e fotografie in originale o copia autenticata presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti.
- Online: registrazione testata, copia testi sottoscritti dall'aspirante ed autenticati dal direttore.
- Tv/radio: supporto video o audio.
- Tele-cine-foto operatori: coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione.
Gli operatori per agenzie e/o service devono produrre, firmati dal titolare, resoconti di vendita e prova della pubblicazione.
 
NUMERO MINIMO DI ARTICOLI, FOTO, FILMATI E VIGNETTE
- Almeno 70 per i quotidiani.
- Almeno 50 per i settimanali.
- Almeno 40 per i quindicinali.
- Almeno 20 per i mensili e le altre forme di periodicità.
 
In ogni caso non si potrà tenere conto degli elaborati pubblicati o comunque contenuti in testate iscritte nell'elenco speciale.
 
CONTROFIRMATI DAL DIRETTORE
- Articoli non firmati.
- Servizi video, audio, online, fotografie, vignette, grafica ed impaginazione, agenzie.
 
COMPENSI
- Ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali, separati almeno anno per anno. In difetto, dovranno essere fornite lettere di messa in mora, munite di data certa, circa i mancati pagamenti per l'attività giornalistica posta in essere.
 
ENTITA’ COMPENSI:
- Il compenso minimo è definito dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti competente tenendo conto dell'art. 36 della Costituzione.
 
 (Approvato dal Consiglio nazionale il 14 maggio 2014 e modificato il 5 giugno 2018)