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Decisione CNOG del 3,4,5 luglio 2002

Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale
 
 
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti:
 
visto l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n.526 sui requisiti per l’iscrizione agli albi professionali per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
 
vista la circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni prot. n. 7/995/U del 14.3.2000;
 
vista la nota dell’Ufficio legislativo e della Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Ufficio VII, del Ministero della Giustizia, in data 18 luglio e 8 agosto 2001, che lasciano facoltà di opzione tra residenza e domicilio professionale pur riconoscendo piena autonomia dei Consigli nazionali nell’interpretazione delle norme di legge;
 
rilevata per altro la particolarità della professione giornalistica che si può elettivamente esercitare sull’intero territorio nazionale e dell’Unione Europea , senza necessario vincolo residenziale e sovente, anzi, relativamente a fatti di interesse collettivo ed esprimendo giudizi aventi valore generale;
 
rilevato altresì che è proprio in relazione a tale attività che si deve svolgere il penetrante magistero deontologico dell’Ordine dei Giornalisti, il cui valore ha certamente rilevanza generale a garanzia dei lettori;
 
considerata pertanto l’opportunità che il rapporto del giornalista venga mantenuto con l’Ordine regionale o interregionale ove viene esercitata la professione, anche per stabilire comunque una relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività;
 
rilevato tuttavia che il dato normativo dell’art. 16 della Legge 21.2.1999 n. 526 sancisce l’identica valenza dei due requisiti ai fini dell’iscrizione all’Albo (residenza-domicilio professionale);
 
considerato altresì l’opportunità di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri dell’Unione Europea
  
d e l i b e r a
 
In applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell’iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale, è data facoltà di opzione agli iscritti nell’Albo dei giornalisti circa l’utilizzo dell’uno o l’altro requisito ai fini dell’iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l’osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 223/1989, che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove “si ha la dimora abituale”.