Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicato nel numero 115, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017
Vigente al: 5-6-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l'altro,
deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n.
198 del 2016, che, al fine di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto
la revisione della composizione e delle competenze del suddetto
Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati
al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista»;
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)
1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il secondo,
il terzo e il quarto comma sono cosi' sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di sessanta
membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti
dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in
ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze
linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono
essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine
regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli
Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti,
costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale
o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o essere eletto in piu' di
un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o
interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti
iscritti superiore a mille e' assegnato un seggio ulteriore per la
quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza
delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio e' attribuito, nel
rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica,
all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille piu'
elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con
propria determinazione da adottare previo parere vincolante del
Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze
linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita' che tengono
conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunita'
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei
pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche', ove
necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime
finalita', in sede di prima applicazione e' costituito un collegio
unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze
linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti
giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione
dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica
diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista
professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla
medesima minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che
ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale non e' stato
proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, e'
proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti tra quelli
appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo
miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio
della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche
presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del
Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e' attribuito il
seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a
ciascuno dei venti Ordini regionali.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)
1. Dopo l'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e'
inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di
formazione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite
dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento
di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di
elevata qualita' per un esercizio professionale rispondente agli
interessi della collettivita' e ai principi di cui all'articolo 21
della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) promuove, coordina e autorizza l'attivita' di formazione
professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando
criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il
territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in
possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo
svolgimento dell'attivita' di formazione professionale continua a
favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del
Ministro della giustizia;
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e
deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al
programma formativo;
d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini
della valutazione dell'attivita' formativa proposta e della
conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini
regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli
Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui
alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo
parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalita' per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo,
per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione a
cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche' quelle di
accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata
all'accesso alla professione giornalistica attraverso
l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole,
come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica
prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il
Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere
vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle
scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso
Consiglio nazionale puo' stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico
didattico;
e) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di
formazione da parte del praticante;
f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico
scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di
accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed
organizzativo delle scuole nonche' di verifica per la valutazione di
ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalita' e della
rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal
Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle
scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli
indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche
attraverso la previsione di una procedura di revoca
dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare
compimento dei corsi formativi autorizzati.».
Art. 3
Norme di coordinamento
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
dopo le parole: «regionale o interregionale» sono aggiunte le
seguenti: «e delle province autonome».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando