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Decreto Ministero Giustizia n. 304/2006

Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia da parte di chi ha conseguito il titolo all'estero
 

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 MAGGIO 1994, N. 319, IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA
Decreto Ministero Giustizia 17 novembre 2006, n. 304

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo  sistema  generale di riconoscimento   della   formazione   professionale  che  integra  la direttiva  89/48/CEE,  così  come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
   Visto  l'articolo 6  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che,   in   presenza   di   determinate   condizioni,   subordina  il  riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
   Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione  delle misure compensative previste per il riconoscimento dei  titoli  nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
   Uditi  i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
   Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);
                            
A d o t t a
il seguente regolamento:
                           
Art. 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "decreto  legislativo",  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.  319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
    b) "decreto  ministeriale  di  riconoscimento",  il  decreto  del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
    c) "richiedente",  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio  della  professione di  giornalista professionista in Italia,   il  riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di appartenenza  attestante una formazione professionale al cui possesso la  legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.

 

    
Art. 2
Contenuto della prova attitudinale
  1.  La  prova  attitudinale  prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  ha  luogo,  almeno  due  volte l'anno presso il Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei  giornalisti.  L'esame,  da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.
  2.  L'esame  si  svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto  ministeriale  di  riconoscimento  e  verte sulle materie ivi indicate.  Il  decreto di riconoscimento individua le materie d'esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
  3. La  prova  scritta,  della  durata  massima di tre ore, consiste nella  redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato,   cronaca,  sport,  cultura-spettacolo)  proposti dalla  Commissione,  nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla  stessa  fornita.  La  misura  di  tale articolo deve essere di sessanta righe per 60 battute.
  4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
  5.  Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) che   dovrà   essere   consegnato  ai  candidati,  mediante  lettera raccomandata  con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
     
Art. 3
Commissione d'esame
  1.  Presso  il  Consiglio  nazionale dell'Ordine dei giornalisti è istituita  una  commissione  d'esame  per  lo svolgimento della prova attitudinale,  composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
  2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata    tra   iscritti   all'albo   dei   giornalisti,   elenco professionisti,  con  almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale  elenco,  designati  dal  Consiglio  nazionale; la nomina di due membri  effettivi  e  di  due  membri  supplenti  e'  effettuata  tra professori  di  prima  o  di  seconda fascia o ricercatori confermati presso  una  Università  della  Repubblica  nelle  materie  elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati dei distretto della  Corte  di  Appello  di  Roma  o  collocati  fuori ruolo presso amministrazioni  od  organi  centrali  dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
  3. La  commissione  è  nominata  con  decreto  del  Ministro della giustizia  e  dura  in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente,   designato   dal   Consiglio   nazionale,  con  maggiore anzianità di  iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti componenti  supplenti,  in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal componente,   effettivo  o  supplente,  con  maggiore  anzianità  di iscrizione  all'albo  professionale.  Le  funzioni di segretario sono svolte  dal  componente,  designato  dal  Consiglio nazionale, avente minore   anzianità   di   iscrizione   all'albo   professionale.  Le deliberazioni   e  le  valutazioni  diverse  da  quelle  disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
  4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della commissione,  nonché i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

 

Art. 4
Vigilanza sugli esami
  1.  Il  Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami  e  sulla  commissione  prevista all'articolo 3, in conformità alle  disposizioni  contenute  nella  legge  3 febbraio 1963, n. 69 e successive integrazioni.

 

Art. 5
Svolgimento dell'esame
  1.  Il  richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al  presente  regolamento,  unitamente a copia del decreto  ministeriale  di  riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle   disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, ed a copia di un documento di identità.
  2.  Entro il termine massimo  di sessanta giorni dal ricevimento della  domanda,  la  Commissione  si  riunisce  su  convocazione  del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova  orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore  a  sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del   calendario   delle   prove   e'  data  immediata  comunicazione all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero  della  giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
     
Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
  1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi   coloro  che  abbiano  riportato  nella  prova  scritta  una votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato l'esame  da  parte  dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
  2.  Allo svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
  3.  Dell'avvenuto  superamento dell'esame  la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini del l'iscrizione all'albo.
  4.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
  5.   Il Consiglio  dell'ordine  da'  immediata  comunicazione  al Ministero   della  giustizia  dell'esito  della  prova  attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio
  1.  Il  tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo,  ha  una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento  di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno  o  più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
  2.  Il  direttore o  i  direttori  degli organi di informazione, a conclusione  del  tirocinio  di adattamento, predispone una relazione motivata   contenente   la  valutazione,  favorevole  o  sfavorevole, dell'attività   complessivamente   svolta   e   ne   rilascia  copia all'interessato.

 

Art. 8
Obblighi del tirocinante
  1.   Il   tirocinante  e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme  di deontologia professionale.

 

Art. 9
Registro dei tirocinanti
  1.  Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene  presso  di  sé  il  registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che,  muniti  di decreto  ministeriale  di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.
  2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
    a) numero  d'ordine  attribuito  al  tirocinante, cognome e nome, luogo  e  data  di  nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
    b) data di decorrenza dell'iscrizione;
    c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali e' svolto il tirocinio di adattamento;
    d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
    e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
    f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
    g) data della cancellazione con relativa motivazione.

 

Art. 10
Iscrizione
  1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza  al  Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
  2.  Nella domanda  il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare  il  tirocinio  di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.
  3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a) copia di un documento di identità;
    b) copia  autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;
    c) attestazione  di  disponibilità del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
    d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta  dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
  4.  Nella  domanda,  sottoscritta  dal  richiedente,  devono essere elencati   i   documenti  allegati;  deve  altresì essere  espresso l'impegno   a   dare   comunicazione   delle  eventuali  sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
  5.  La domanda  di  iscrizione  può  essere  inviata al Consiglio nazionale  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, oppure  può  essere  presentata  direttamente  presso gli uffici del Consiglio  nazionale.  In  caso  di  consegna  presso  gli uffici, il Consiglio  nazionale,  previa  apposizione sulla domanda del timbro e della  data  di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
  6.  E' inammissibile la domanda  incompleta o difforme dalle previsioni  del  presente  articolo,  quando  non  sia  possibile  la regolarizzazione.
     
Art. 11
Delibera di iscrizione
  1.  Il  Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel  registro  dei  tirocinanti  entro  quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
  2.  L'iscrizione  decorre  dalla  data della delibera del Consiglio nazionale.
  3.  Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.  La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonché al direttore o ai direttori degli organi di informazione  indicati  per  il  tirocinio  di  adattamento,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 12
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
  1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attività svolte dallo stesso. Tale dichiarazione e' trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.
  2.  Al  compimento  del  tirocinio,  entro  il  termine  massimo di quindici,  il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2.
  3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale  rilascia  un  certificato  di  compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
  4.  In caso di valutazione  sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione  del  direttore,  emette  provvedimento  motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario,  di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette  provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
  5.  In  caso  di  valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

 

Art. 13
Sospensione e interruzione del tirocinio
  1.  Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della  sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.
  2.  Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore  alla  metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
  3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio  informa  il Consiglio nazionale della causa di sospensione di  cui  al  comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché  della  ripresa del tirocinio  nel  caso di cui al comma 1.
  4.  Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
  5.  La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal  Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore  dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 14
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
  1.  Il  Consiglio  nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
    a) rinuncia all'iscrizione;
    b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
    c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  oppure per ogni altro delitto non  colposo,  per  il  quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel  minimo  di due anni o nel massimo di cinque anni;
    d) rilascio   del   certificato  di  iscrizione  nell'elenco  dei giornalisti professionisti.
  2.   La  delibera del Consiglio nazionale  di  cancellazione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui e'  stato  svolto  il  tirocinio  entro  quindici  giorni con lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  salvo che la delibera di cancellazione  sia  stata  comunicata  contestualmente  a  quella  di interruzione del tirocinio.
     
Art. 15
Sospensione dal registro dei tirocinanti
  1.  In  caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di  cui  all'articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
  2. La delibera del  Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui e'  stato svolto il  tirocinio entro  quindici  giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  
 Roma, 17 novembre 2006
                                                      Il Ministro: Mastella

 

Visto,  il  Guardasigilli: Mastella   Registrato alla Corte dei conti il  27 dicembre  2006    Ministeri  istituzionali,  registro  n. 13, foglio n. 120

 

                                                                
Allegato A
                       
ELENCO DELLE MATERIE
  1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;
  2)  Elementi  di  storia  del  giornalismo e della comunicazione di massa;
  3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
  4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;
  5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico;  norme  civili,  penali e  amministrative  concernenti  la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
  6) Normativa comunitaria sull'informazione;
  7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;
  8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
  9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
  10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
  11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

 

     
Allegato B
  Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
  Il/la  sottoscritto/a  .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a ....  residente in ....; in possesso del titolo professionale di .... rilasciato  da  ....  a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente  le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed  in  possesso  del  decreto  di  riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
domanda
ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio  1994,  n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
                                                             
Data e Firma
    (1) Ove sussista il requisito.

 

     
Allegato C
  Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
  Il/la  sottoscritto/a  .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a ....  residente  in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato  da  ....  a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente  le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed  in  possesso  del  decreto  di  riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
domanda
ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
dichiara
di  impegnarsi  ad  effettuare  il  tirocinio di adattamento presso i seguenti organi di informazione:
.... .... ....
   
Data e Firma
    (1) Ove sussista il requisito.