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Decreto Siliquini: attesa dei praticanti

13/01/2006

Gli uffici del Consiglio nazionale dell’Ordine sono in attesa di conoscere le esatte modalità di applicazione del decreto 22 dicembre 2005, che ha riformato l’accesso alla professione. A tutt’oggi restano in vigore le norme previste dalla legge del 1963 e dai regolamenti successivi. In particolare, per quanto riguarda la sessione degli esami di stato che si dovrà tenere a fine aprile 2006, si sta procedendo secondo le regole e le procedure già esistenti. Una volta pubblicato il decreto definitivo sulla Gazzetta Ufficiale, allorché il Ministero avrà comunicato disposizioni e modalità innovative, sarà cura degli uffici informare tempestivamente gli interessati. Sarà il Comitato Esecutivo dell’Ordine nazionale, i primi di febbraio, a indire ufficialmente la sessione di aprile, se non saranno intervenute altre disposizioni. I praticanti potranno dunque essere informati attraverso questo sito. Le stesse notizie saranno girate agli Ordini regionali, ai quali i colleghi potranno eventualmente rivolgersi. Pubblichiamo alcuni estratti del decreto governativo, che riguardano esplicitamente l’esame di stato, programmi di studio e modalità, in attesa che le norme siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Resta chiaro che si tratta di norme al momento non definitive e quindi non applicabili:

Capo XII
Professione di giornalista

Art. 32
Esami di Stato per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti e relative prove

1. L'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea
b) compimento della pratica giornalistica da svolgersi in alternativa nei seguenti modi:
1) una laurea specialistica il cui percorso formativo biennale sia almeno per il 50% costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;
2) un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;
3) corsi biennali presso Istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.


4. L'esame di Stato consiste in:
a} una prova scritta, della durata di otto ore e da svolgersi in unico giorno, così articolata:
1) sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di venti righe, da sessanta battute ciascuna; 2) redazione di un articolo, non superiore a sessanta righe, da sessanta battute ciascuna, su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione, in numero non inferiore a sei, tra i seguenti: politica interna ed estera, economia e lavoro, cronaca, sport, cultura, scienze, tecnologie, spettacolo;
3) svolgimento di un elaborato in una delle seguenti aree:
aa) il sistema dell'informazione e del giornalismo; istituzioni e profilo professionale: diritto dell'informazione e della comunicazione, normative comunitarie, nazionali e ruolo delle autorità indipendenti, etica e deontologia della comunicazione; storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa; sociologia della comunicazione, semiotica del testo scritto e visivo, psicologia cognitiva e della comunicazione, scienza dell'opinione pubblica e dei sondaggi; economia dei media, economia e gestione delle imprese editoriali; bb) fondamenti culturali per le professioni del l' informazione: economia politica, storia economica, marketing; diritto costituzionale, pubblico e pubblico dell'economia, diritto privato, diritto penale; sociologia e scienze sociali; storia moderna e contemporanea, storia delle dottrine politiche; geografia politica ed economica, globalizzazione e relazioni internazionali;
cc) discipline tecniche per le professioni giornalistiche: organizzazione dei sistemi informativi, principi di management, sociologia dell'organizzazione, modelli redazionali; teorie e tecniche delle comunicazioni di massa, teorie e tecniche dei nuovi media, teorie e modelli del giornalismo; tecniche del linguaggio fotografico e processo di costruzione della narrazione fotogiornalistica e della comunicazione visiva, tecniche del linguaggio televisivo e processi di costruzione delle news per la tv, tecniche del linguaggio radiofonico e processo di costruzione delle news per la radio, tecniche dei linguaggi del giornale quotidiano e periodico, linguaggio delle agenzie di stampa, tecniche di gestione degli uffici stampa; tecniche della ricerca sociale, tecniche di analisi testuale, tecniche di elaborazione e documentazione statistica dei dati, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni, conoscenza funzionale di una lingua straniera;
dd) innovazione, informatica e design dell'informazione: produzione, selezione e trattamento delle immagini, grafica della comunicazione giornalistica, percezione e comunicazione visiva, strumenti e tecnologie dell'informazione visiva, storia dell'informazione visiva, elementi di informatica generale, editoria multimediale, progettazione e gestione delle notizie per i sistemi on-line, sistemi editoriali; elementi di cinema, fotografia e tv, tecnologie dell'immagine digitale.
b) una prova orale diretta ad accertare la conoscenza da parte del candidato delle aree disciplinari di cui al comma 4, lettera a), numero 3).

Art. 33
Norme finali e transitorie

l. Sono ammessi agli esami di Stato di cui all'articolo 32:
a} coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già svolto il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento;
b} coloro che sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento.
2. Fino alle sessioni di esame di Stato dell'anno 2013 sono ammessi alle prove di esame anche:
a) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dal previgente ordinamento, svolgono attività redazionale giornalistica attestata secondo parametri fissati dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, da almeno due anni consecutivi in organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa, giornali telematici regolarmente registrati, purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning), corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all'articolo 32, comma 4, lettera a}, numero 3}, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
b) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dal previgente ordinamento, esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di pezzi firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che ne assicura l'applicazione e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning) corsi di formazione teorica e aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all'articolo 32 comma 4, lettera a), numero 3), della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
3) sono altresì ammessi alle prove dell'esame di Stato, fino alle sessioni dell'anno 2013, coloro che in possesso del titolo di laurea abbiano svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento ovvero siano iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento.