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Garante privacy: più poteri per violazione dei principi del Codice deontologico

10/07/2006
Nel discorso di presentazione della relazione 2005 il Presidente del Garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha affrontato il tema della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche ponendo l’accento sulla necessità di bilanciare i valori costituzionali in gioco e chiedendo, inoltre, una revisione normativa che preveda sanzioni amministrative in caso di violazione dei principi previsti dal Codice deontologico dei giornalisti.Si riporta di seguito lo stralcio della relazione del Garante dedicata all’informazione e si segnala che il testo integrale del discorso e della relazione 2005 è sul sito www.garanteprivacy.it “Privacy e pubblicazione delle intercettazioni telefoniche fra mezzi di informazione e autorità giudiziariaNel 2005, l'Autorità è intervenuta sulla libertà di informazione e sul tema della pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche. Fenomeno, questo, che ha conosciuto un continuo crescendo in queste ultime settimane.Le decisioni del Garante sono sempre state improntate a cautela e prudenza, essendo in gioco tanto la libertà di informazione, sancita dall'art. 21 della Costituzione, quanto il diritto alla riservatezza e alla dignità, che trovano fondamento costituzionale nell'art.2.Valori costituzionali che vanno bilanciati e applicati in concreto alle singole fattispecie, tenendo conto di molteplici variabili.Vengono in gioco la natura dell'informazione, l'oggetto e il soggetto, il contesto in cui viene resa la notizia e il diritto dei cittadini a conoscere tutto quanto è necessario sapere per esercitare un salutare controllo democratico.È uno dei risvolti più nobili del mestiere di chi fa informazione, valutare se una notizia è essenziale per consentire all'opinione pubblica una conoscenza obiettiva dei fatti, o se invece è, oltre che irrilevante, anche lesiva della dignità personale.Non è buon giornalismo, e comunque non è mai lecito, ledere la dignità delle persone per mero "gossip", utile ad aumentare le vendite o a solleticare forme di "voyerismo".Nelle numerose decisioni adottate, abbiamo sempre cercato di contribuire a far sì che chi esercita un mestiere tanto delicato si ponga alcune domande, adotti filtri, si sforzi di valutare in modo scrupoloso l'impatto di un dettaglio o del riferimento ad una persona. In una parola, sia consapevole del ruolo fondamentale della libera informazione in una società democratica.Non sono mancati interventi dell'Autorità di divieto e di blocco, anche con riferimento a fatti riguardanti persone note o che svolgono funzioni pubbliche. Sempre abbiamo ribadito il rispetto del principio di essenzialità della notizia e della tutela della sfera privata, quali limiti invalicabili al corretto esercizio del diritto di cronaca.Numerosi sono stati i provvedimenti a tutela di singoli cittadini adottati in seguito a ricorso. I più interessanti ci hanno permesso di precisare sia i principi relativi al diritto all'oblìo che quelli legati alla tutela dei minori.Consentiteci, infine, un supplemento di riflessione sulla pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche.Particolare clamore hanno suscitato di recente modalità e forme inedite di pubblicazione integrale dei contenuti delle intercettazioni, talvolta disponibili su Internet o raccolte in dossier posti in vendita.Il fenomeno merita attenzione.I testi delle intercettazioni finiscono in un brogliaccio contenente il riassunto delle conversazioni registrate, redatto da un operatore di giustizia, finalizzato ad essere conservato, valutato e utilizzato da altri operatori di giustizia (giudici e avvocati).Pubblicare pressoché integralmente questo materiale in forma grezza, senza alcuna intermediazione e commento, non sempre è un servizio utile alla formazione di un libero e corretto convincimento del lettore.Offrire all'opinione pubblica, senza adeguata mediazione, il contenuto di testi destinati alla diversa funzione di concorrere, insieme ad altri strumenti probatori, alla formazione del convincimento del pubblico ministero e/o del giudice, significa muoversi su un terreno minato.Con il provvedimento generale, adottato alcuni giorni fa, abbiamo voluto ribadire con forza l'importanza delle regole che devono presiedere l'esercizio di un diritto-dovere di cronaca e d'informazione rispettoso della riservatezza e della dignità individuale, confermando orientamenti e indirizzi consolidati.Nessuno, meno che mai il Garante, chiede censure preventive o bavagli all'informazione.Chiediamo che il giornalista svolga fino in fondo il proprio mestiere, soppesando, anche rispetto a persone che hanno rilievo pubblico, le notizie e distinguendo fra informazioni necessarie per valutare il fatto e informazioni che invece attengono prevalentemente alla sfera privata del soggetto.La posizione del "terzo incolpevole", dei familiari e dei minori deve essere sempre tutelata, così come particolare attenzione va prestata alle informazioni sensibili.Siamo consapevoli che l'uso delle intercettazioni telefoniche investe anche la responsabilità di altri soggetti, in primo luogo gli operatori della giustizia.Ed è per questo che abbiamo rivolto un nuovo caloroso invito al Consiglio Superiore della Magistratura affinché, nell'ambito delle sue competenze, si attivi perché siano migliorate le garanzie e le misure di sicurezza a tutela della riservatezza delle informazioni processuali.Inoltre, ci siamo impegnati a collaborare su questi temi con Parlamento e Governo anche attivando il diritto-dovere di segnalazione che la legge ci attribuisce.Quanto al nostro potere di controllo, che, per sua natura, è destinato sempre a svolgersi "a posteriori", riteniamo doveroso chiedere soprattutto al Parlamento una revisione normativa che preveda la possibilità per l'Autorità di comminare sanzioni amministrative di carattere pecuniario, qualora si accerti la violazione dei principi contenuti nel Codice deontologico.”