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Intercettazioni: le osservazioni dell’Ordine nazionale alla Commissione Giustizia della Camera

11/09/2008
A seguito dell’audizione informale avvenuta lo scorso 30 luglio, in cui la Commissione Giustizia ha ascoltato il parere dei vertici del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sulle proposte di integrazione e modifica alla vigente disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, il Consiglio, su invito del Presidente della Commissione Giustizia, avv. Giulia Bongiorno, ha presentato il 9 settembre scorso una nota contenente osservazioni critiche ai progetti di legge, predisposta con la collaborazione di giuristi ed esperti. La nota ha come prima finalità la salvaguardia della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati su fatti di interesse pubblico.
Sono state, quindi, valutate con particolare attenzione le proposte di modifiche al segreto processuale, sulla limitazione alla pubblicazione, sugli effettivi spazi della cronaca giudiziaria, sull’esercizio della libertà di informare e di informarsi, nonché sul ruolo dell’Ordine professionale.
Riguardo al segreto processuale è stato messo in evidenza come qualsiasi norma che implichi limitazioni all’informazione nelle sue varie forme, risulta sempre una norma derogatoria e limitativa di un diritto costituzionalmente radicato, principio più volte ribadito da importanti sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
La cronaca giudiziaria in materia penale – è scritto nella nota – svolge un servizio pubblico in relazione a diverse finalità sociali, pertanto i limiti legislativi alla libertà di cronaca giudiziaria devono considerarsi eccezionali, mentre la norma è la possibilità di pubblicazione di tutti gli atti di un procedimento. Al contrario, le modifiche previste dai lavori parlamentari impongono una drastica riduzione degli spazi della cronaca giudiziaria con l’evidente intenzione di tenere il più lontano possibile lo svolgimento delle indagini penali dalla informazione.
Riguardo al segreto processuale vengono evidenziate diverse problematiche a partire da quali siano gli atti coperti dal segreto. Si prospetta la distinzione tra atti ed attività. Come è evidente, se si pensa di sottoporre al segreto anche le attività di indagine, qualsiasi comportamento, qualsiasi azione, qualsiasi spostamento del P.M. o della polizia giudiziaria rientrerà in questo campo. Pertanto l’inclusione delle attività nell’ambito del segreto di cui all’art. 329 c.p.p. non potrebbe non implicare il totale silenzio informativo su qualsiasi attività del P.M. o di P.G.
La nota prosegue analizzando le modifiche introdotte nell’art. 114 c.p.p. che appaiono le più negative rispetto al diritto di cronaca e che riguardano il divieto di divulgazione anche degli atti non coperti dal segreto.
Se si potesse – prosegue la nota – operare un contemperamento fra le esigenze del segreto (effettive e doverose) e quelle dei diritto di cronaca (altrettanto effettive e doverose) si potrebbe pensare di presidiare meglio e in maniera più credibile la frontiera del divieto di pubblicazione. L’inasprimento delle pene unito all’allargamento inusitato della zona coperta dal divieto di pubblicazione delinea, invece, un evidente intento di repressione del diritto di cronaca, unilateralmente volto a comprimere questa necessaria funzione del sistema costituzionale dello Stato democratico di diritto.
Infine, nella nota si evidenzia il ruolo dell’Ordine dei giornalisti, in quanto le ipotesi di riforma dell’art. 115 c.p.p. sembrano ignorare l’esistenza di una ricca normazione disciplinare legata alla funzione deontologica degli Ordini professionali, interferendo pesantemente sull’autonomia degli Ordini nel predefinire la sospensione dalla professione di tre mesi.
Per completezza di informazione si riporta, in allegato, l’intero capitolo dedicato alle conclusioni e proposte formulate dal Consiglio nazionale alla Commissione Giustizia della Camera.
 
 
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