L’accesso alla professione giornalistica è regolamentata dalla disciplina ordinistica che prevede l’ammissione all’esame di idoneità professionale (che è l’esame di Stato previsto dall’art 33, V comma, della Costituzione previa iscrizione al registro dei praticanti).
Il decreto legge n.138/2011 convertito dalla L. n.148/2011 ha poi stabilito che: “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea….”
Il DPR 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali ha anche disciplinato all’art. 6 la materia del tirocinio professionale per l’accesso in costanza di rapporti di impiego pubblico o lavoro subordinato privato, affidandone la vigilanza ai consigli locali dell’ordine che è chiamato alla tenuta del registro dei praticanti.
Nell’attuale contesto normativo, la competenza dell’Ordine a definire le modalità di accesso tramite lo strumento del praticantato e del tirocinio è assolutamente preminente, né formulazioni assimilabili (apprendistato professionalizzante) possono disconoscerne la competenza.
Ciò è, invece, quanto avvenuto con l’ipotesi di accordo FIEG e FNSI che senza alcun coinvolgimento dell’Ordine ha stabilito modalità e discipline di tirocinio.
Ad avviso del Consiglio nazionale, che si avvarrà delle opportune consulenze tecniche e giuridiche anche per le conseguenti iniziative, quella compiuta da FIEG e FNSI, soggetti privati intervenuti in competenze di natura pubblica, rappresenta una lesione del ruolo che il sistema legislativo vigente affida all’Ordine dei giornalisti e che questi è tenuto a far rispettare in osservanza al principio di tutela della professione che ad esso è affidato.