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Legge 26 ottobre 2016 n. 198 (G.U. n. 255 del 31.10.2016)

Istituzione   del   Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo  per  la  ridefinizione  della disciplina del sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della  disciplina  di profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione  e  delle competenze  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti.
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
 
 
LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198 
Istituzione   del   Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo  per  la  ridefinizione  della
disciplina del sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della  disciplina  di
profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione  e  delle
competenze  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti.
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211)
(GU n.255 del 31-10-2016) 
                                   
                                           Art. 1
 
Istituzione   del   Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
                          dell'informazione
 
  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei  principi  di  cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,  liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche'  di  incentivare
l'innovazione   dell'offerta   informativa   e   dei   processi    di
distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel  tempo,
nonche' lo  sviluppo  di  nuove  imprese  editrici  anche  nel  campo
dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  Fondo  per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo  1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, come sostituita dall'articolo 10,  comma  1,  della  presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
  2. Nel Fondo confluiscono:
    a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di  sostegno
all'editoria quotidiana e  periodica,  anche  digitale,  comprese  le
risorse disponibili del Fondo straordinario  per  gli  interventi  di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147;
    b) le  risorse  statali  destinate  all'emittenza  radiofonica  e
televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni  di  euro
in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali  maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento  alla  televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo,  lettera  b),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  sostituita  dall'articolo  10,
comma 1, della presente legge;
    d) le somme derivanti dal gettito annuale  di  un  contributo  di
solidarieta' pari allo 0,1 per  cento  del  reddito  complessivo  dei
seguenti soggetti passivi dell'imposta di  cui  all'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
      1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla  stampa
quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e
digitali;
      2) societa' operanti  nel  settore  dell'informazione  e  della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria  diretta,  in  tale
caso calcolandosi il reddito  complessivo  con  riguardo  alla  parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare  dei  ricavi
totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi  derivanti  da  tale
attivita';
      3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione
nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per
conto  di  terzi,  di  spazi  sui  mezzi   di   informazione   e   di
comunicazione,  con  riferimento  a  tutti  i  tipi  di   piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet.
  3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.
  4.  Il  Fondo  e'  annualmente  ripartito  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo  economico,  per
gli interventi di  rispettiva  competenza,  sulla  base  dei  criteri
stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze. Le  somme  non  impegnate  in  ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite  al  50  per
cento tra le due amministrazioni; i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse di cui alle lettere a) e b)  del  medesimo  comma  2  tengono
conto  delle  proporzioni  esistenti  tra  le  risorse  destinate  al
sostegno dell'editoria quotidiana  e  periodica  e  quelle  destinate
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto
di  cui  al  primo  periodo  puo'  prevedere  che   una   determinata
percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di  progetti
comuni che incentivino  l'innovazione  dell'offerta  informativa  nel
campo dell'informazione digitale attuando  obiettivi  di  convergenza
multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione  di
tali finanziamenti; lo schema  di  tale  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  puo'
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato.
  5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti  i  soggetti
beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalita', i termini e  le
procedure per l'erogazione di un contributo  per  il  sostegno  delle
spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  servizi  di  telefonia  e   di
connessione  dati  in  luogo  delle  riduzioni  tariffarie   di   cui
all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge  5  agosto
1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,
agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,  n.  223.  Sullo  schema  del
regolamento di cui al primo periodo  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro  sessanta
giorni dalla  ricezione.  Decorso  tale  termine  il  regolamento  e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione  si  procede  in  sede  di   adozione   delle   medesime
disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite  procedure  amministrative  semplificate  ai   fini   della
riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di  liquidazione
delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo  e
terzo comma, della legge n. 416 del 1981,  anche  relativamente  agli
anni pregressi. Il contributo di cui al primo  periodo  del  presente
comma e' concesso nel limite delle risorse allo scopo  destinate  dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4.
  6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente  stabilita  la  destinazione  delle  risorse  ai  diversi
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.
                               Art. 2
 
Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
  pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza  radiofonica
  e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici  dei
  giornalisti e della composizione e delle competenze  del  Consiglio
  nazionale dell'Ordine dei giornalisti
 
  1. Per garantire maggiori coerenza,  trasparenza  ed  efficacia  al
sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato  ad  adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi  ad  oggetto  la  ridefinizione
della disciplina dei contributi  diretti  alle  imprese  editrici  di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno  agli
investimenti delle imprese editrici e  dell'emittenza  radiofonica  e
televisiva  locale,  l'innovazione  del  sistema   distributivo,   il
finanziamento  di  progetti  innovativi   nel   campo   dell'editoria
presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure  a   sostegno   di   processi   di   ristrutturazione   e   di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  con  riferimento  ai  destinatari  dei  contributi,  parziale
ridefinizione   della   platea   dei   beneficiari,   ammettendo   al
finanziamento  le  imprese  editrici  che,  in  ambito   commerciale,
esercitano   unicamente   un'attivita'   informativa    autonoma    e
indipendente, di carattere generale, costituite:
      1) come cooperative giornalistiche, individuando per le  stesse
criteri in ordine alla compagine  societaria  e  alla  concentrazione
delle quote in capo a ciascun socio;
      2) come enti senza fini di lucro ovvero come  imprese  editrici
di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da
tali enti;
      3) per un periodo di cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, come imprese editrici  di  quotidiani  e
periodici il cui capitale sia detenuto  in  misura  maggioritaria  da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
    b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'  di  definire
criteri specifici inerenti  sia  ai  requisiti  di  accesso,  sia  ai
meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
      1)  per  le  imprese  editrici  di   quotidiani   e   periodici
espressione delle minoranze linguistiche;
      2) per le imprese e gli enti  che  editano  periodici  per  non
vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici  normali
o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici,  in  misura
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative
testate;
      3) per  le  associazioni  dei  consumatori,  a  condizione  che
risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      4) per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di  periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi  all'estero  o  editi  in
Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
    c) esclusione dai contributi:
      1) degli organi di  informazione  dei  partiti,  dei  movimenti
politici  e  sindacali,  dei  periodici  specialistici  a   carattere
tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
      2) di tutte le  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici
facenti capo a gruppi editoriali quotati o  partecipati  da  societa'
quotate in mercati regolamentati;
    d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
      1)  riduzione  a  due  anni  dell'anzianita'  di   costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata;
      2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e
dall'applicazione del contratto collettivo  di  lavoro,  nazionale  o
territoriale, stipulato  tra  le  organizzazioni  o  le  associazioni
sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle  telecomunicazioni
e le associazioni dei relativi  datori  di  lavoro,  comparativamente
piu' rappresentative;
      3) edizione in formato digitale dinamico e  multimediale  della
testata per la quale si richiede il contributo,  anche  eventualmente
in parallelo con l'edizione su carta;
      4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,  nell'edizione,  del
contributo ottenuto nonche'  di  tutti  gli  ulteriori  finanziamenti
ricevuti a qualunque titolo;
      5)  obbligo  per  l'impresa  di  adottare   misure   idonee   a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del
corpo della donna;
    e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
      1) graduazione del contributo in funzione del numero  di  copie
annue vendute, comunque non inferiore al 30  per  cento  delle  copie
distribuite per la vendita per le testate locali e al  20  per  cento
delle copie distribuite per la  vendita  per  le  testate  nazionali,
prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono  quote  diversificate  di
rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
      2)   valorizzazione   delle   voci   di   costo   legate   alla
trasformazione digitale dell'offerta e del  modello  imprenditoriale,
anche mediante la previsione di un aumento delle  relative  quote  di
rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate
telematiche che producano contenuti  informativi  originali,  tenendo
conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti  e
del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
      3) previsione di criteri  premiali  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche'  per
l'attivazione di percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione
e aggiornamento del personale;
      4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei
confronti  del  proprio  personale,  dei   propri   collaboratori   e
amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
      5) previsione di limiti massimi  al  contributo  erogabile,  in
relazione all'incidenza percentuale del  contributo  sul  totale  dei
ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per  cento
di tali ricavi;
    f) previsione di requisiti di accesso e di regole  di  erogazione
dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi  per
le diverse tipologie di imprese destinatarie;
    g) revisione e semplificazione  del  procedimento  amministrativo
per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria,  anche  con
riferimento agli apporti istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti
esterni alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ai  fini  dello
snellimento  dell'istruttoria  e  della  possibilita'  di  erogare  i
contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
    h) introduzione di incentivi  agli  investimenti  in  innovazione
digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la  previsione  di
modalita' volte a favorire investimenti  strutturali  in  piattaforme
digitali  avanzate,  comuni  a  piu'  imprese  editrici,  autonome  e
indipendenti;
    i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati
da imprese editrici di nuova  costituzione,  mediante  bandi  indetti
annualmente;
    l) con riferimento alla rete di vendita:
      1) attuazione  del  processo  di  progressiva  liberalizzazione
della vendita di prodotti editoriali, favorendo  l'adeguamento  della
rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di  breve
termine, assicurando agli  operatori  parita'  di  condizioni,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18  giugno  1998,
n. 192,  anche  al  fine  di  migliorare  la  reale  possibilita'  di
fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza  del  territorio  e  con
divieto di sospensioni arbitrarie delle  consegne,  e  garantendo  in
tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate  presenti  anche
mediante l'introduzione, tenuto conto  della  sussistenza  di  motivi
imperativi  di  interesse  generale,  di  parametri  qualitativi  per
l'esercizio  dell'attivita',  nonche'   di   una   disciplina   della
distribuzione  territoriale  dei   prodotti   editoriali   volta   ad
assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il
loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
      2) promozione, di concerto con le  regioni,  di  un  regime  di
piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e
rimozione degli ostacoli che limitano  la  possibilita'  di  ampliare
l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e  servizi,  con  lo
scopo di accrescerne le fonti  di  ricavo  potenziale,  nel  rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di  esigenze
di  salute  pubblica,  ordine  pubblico  e  acquisizione  di  gettito
erariale;
      3) promozione di sinergie strategiche tra i punti  di  vendita,
al fine di creare le condizioni per  lo  sviluppo  di  nuove  formule
imprenditoriali e commerciali;
      4)   completamento   in   maniera    condivisa    e    unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti
di vendita e di costituire una nuova  rete  integrata  capillare  nel
territorio;
    m) con riferimento ai canali di  vendita  telematici,  previsione
che escluda  la  discriminazione  on  line/off  line  in  materia  di
prodotti editoriali vendibili  nonche'  la  limitazione  dell'impresa
editoriale nella  propria  autonomia  di  definizione  di  contenuti,
prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento;
    n)  incentivazione  fiscale   degli   investimenti   pubblicitari
incrementali  su  quotidiani  e  periodici  nonche'  sulle  emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo
un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui  all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4.  Al  fine  di  rendere  l'accesso  ai  prepensionamenti  per   i
giornalisti progressivamente conforme  alla  normativa  generale  del
sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei  criteri
per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata  di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto  1981,
n. 416, e la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma  4,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  incremento,  nella  direzione  di  un  allineamento  con   la
disciplina generale  del  sistema  pensionistico,  dei  requisiti  di
anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti  di
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma  1,
lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416,  prevedendo,  in  ogni
caso,  il  divieto  di  mantenere  un  rapporto  lavorativo  con   il
giornalista  che  abbia  ottenuto  il  trattamento  pensionistico,  e
revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di  crisi
delle imprese  editrici  ai  fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori
sociali e ai prepensionamenti;
    b)  riordino  e  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
      1) competenze in materia di formazione;
      2) procedimenti nelle materie  di  cui  all'articolo  62  della
legge  3  febbraio  1963,  n.   69,   prevedendo,   in   particolare,
l'eliminazione  della  facolta'  di  cumulo  delle  impugnative   dei
provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio
nazionale con  quelle  giurisdizionali,  stabilendo  la  loro  natura
alternativa, ferma  restando  la  possibilita'  di  proporre  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di  impugnativa
dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
      3) numero dei componenti, da stabilire nel  numero  massimo  di
sessanta consiglieri, di cui due  terzi  giornalisti  professionisti,
tra i quali almeno un  rappresentante  delle  minoranze  linguistiche
riconosciute,  e  un  terzo  pubblicisti,  tra  i  quali  almeno   un
rappresentante delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,  purche'
titolari di una  posizione  previdenziale  attiva  presso  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
      4) adeguamento del sistema elettorale,  garantendo  la  massima
rappresentativita' territoriale.
  6. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche', per  l'ipotesi  di  cui  alla
lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e
sentito il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  7. All'attuazione della delega di cui al comma 1  si  provvede  nel
limite delle risorse disponibili  sul  Fondo.  Dall'attuazione  della
delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  8. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  ai  commi  1  e  4,
corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare  del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e  al
Senato della Repubblica affinche' su di essi  siano  espressi,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,   i   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. Decorso  tale  termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari  esprimono
il proprio parere entro venti giorni dalla  trasmissione,  decorsi  i
quali i decreti sono adottati.
                               Art. 3
 
 
Nuove disposizioni  per  il  riordino  dei  contributi  alle  imprese
                              editrici
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo,  che  non  puo'
comunque superare quello riferito  all'anno  2010,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il  50
per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei  proventi   dell'impresa
editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo,  al
netto del contributo medesimo,»;
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. Il contributo e' erogato in due rate  annuali.  La  prima
rata e' versata entro il 30 maggio mediante  anticipo  di  una  somma
pari al 50 per cento  del  contributo  calcolato  come  previsto  dal
presente decreto. La seconda rata,  a  saldo,  e'  versata  entro  il
termine di conclusione  del  procedimento.  All'atto  dei  pagamenti,
l'impresa deve  essere  in  regola  con  le  attestazioni  rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti
dei contributi previdenziali e non  deve  risultare  inadempiente  in
esito alla verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai
contributi relativi all'anno 2016.
    3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le  domande
per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte  dal
legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via
telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel  sito
internet  istituzionale  del  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Le  domande
devono  essere   corredate   dei   documenti   istruttori   o   delle
dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero
dei giornalisti dipendenti associati, la  mutualita'  prevalente,  il
divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione  e
di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle  uscite,
l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste
dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e
dall'articolo 1, comma 574, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle  posizioni
contributive  presso  istituti  previdenziali,  la  proprieta'  o  la
gestione della  testata.  Le  imprese  editrici  devono  inoltre  far
pervenire nel medesimo termine un campione di  numeri  della  testata
edita. Entro  il  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento del contributo, le imprese  editrici  richiedenti  devono
produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e
degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite;  tale
documentazione deve  essere  certificata  da  soggetti  iscritti  nel
Registro  dei  revisori  legali,  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
    4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
      a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge  18  maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  luglio
2012, n. 103, e' abrogato;
      b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo  2001,  n.  62,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il   prodotto
editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il  titolo  del
giornale, della rivista o di altra  pubblicazione  periodica,  avente
una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua
una pubblicazione.»;
      c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Per "quotidiano on  line"  si  intende  quella  testata
giornalistica:
        a)  regolarmente  registrata  presso   una   cancelleria   di
tribunale;
        b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine  dei
giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
        c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici
prevalentemente on line;
        d)  che  non  sia  esclusivamente  una   mera   trasposizione
telematica di una testata cartacea;
        e) che produca principalmente informazione;
        f)  che  abbia  una   frequenza   di   aggiornamento   almeno
quotidiana;
        g) che non si configuri esclusivamente  come  aggregatore  di
notizie».
                               Art. 4
 
 
               Proroga dei termini per l'equo compenso
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233,
e' sostituito dal seguente:
  «4. La Commissione  dura  in  carica  fino  all'approvazione  della
delibera che definisce l'equo compenso e al  completamento  di  tutti
gli altri adempimenti previsti dal comma 3».
                               Art. 5
 
 
             Esercizio della professione di giornalista
 
  1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere
il titolo ne' esercitare la professione di  giornalista,  se  non  e'
iscritto  nell'elenco  dei  professionisti  ovvero  in   quello   dei
pubblicisti  dell'albo  istituito   presso   l'Ordine   regionale   o
interregionale competente. La violazione della disposizione del primo
periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale,
ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».
                               Art. 6
 
 
             Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
 
  1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3  febbraio  1963,  n.
69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti:  «e
provincia autonoma».
                               Art. 7
 
 
Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre
                            1997, n. 449
 
  1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237,
le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  autorizzata»
sono sostituite dalle seguenti:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati».
  2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449,  le  parole:  «la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  le  regioni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle  risorse
gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».
                               Art. 8
 
 
           Nuove disposizioni per la vendita dei giornali
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti  di  vendita  esclusivi
assicurano  la   parita'   di   trattamento   nella   vendita   delle
pubblicazioni regolari in occasione della loro prima  immissione  nel
mercato. Per pubblicazioni regolari si  intendono  quelle  che  hanno
gia' effettuato  la  registrazione  presso  il  tribunale,  che  sono
diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che  rispettano  tutti
gli obblighi previsti dalla legge 8  febbraio  1948,  n.  47,  e  che
recano stampati sul prodotto e in posizione visibile  la  data  e  la
periodicita' effettiva,  il  codice  a  barre  e  la  data  di  prima
immissione nel mercato.
  2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi  di
cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n.  416,
si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo  periodo,  del
presente articolo.
                               Art. 9
 
 
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
               radiofonico, televisivo e multimediale
 
  1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  L'affidamento  in  concessione   del   servizio   pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale  ha  durata  decennale  ed  e'
preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre
2015, n. 220,  da  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio medesimo.
  1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  si
applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente,
ai collaboratori e  ai  consulenti  del  soggetto  affidatario  della
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia  stabilita  da
tariffe regolamentate.
  1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non
si  applicano  le  esclusioni  di   cui   all'articolo   23-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il
servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e  multimediale  ed  e'
approvato l'annesso schema di convenzione. Lo  schema  di  decreto  e
l'annesso  schema  di  convenzione  sono  trasmessi  per  il  parere,
unitamente ad una relazione del  Ministro  dello  sviluppo  economico
sull'esito  della  consultazione  di  cui  al   comma   1-bis,   alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni  dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere
adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso
schema  di  convenzione  sono  sottoposti  ai  competenti  organi  di
controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  1-sexies. Sino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  che
dispone il  nuovo  affidamento  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore  a
novanta giorni dalla  data  di  scadenza  del  rapporto  concessorio,
continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione  e
la relativa convenzione gia' in atto.
  1-septies. Il Ministero dello sviluppo  economico  provvede,  sulla
base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui  al  comma
1-quinquies, alla stipulazione  della  convenzione  con  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale».
                               Art. 10
 
 
                       Norme di coordinamento
 
  1. All'articolo  1,  comma  160,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni  di
euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
  3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  b),  sono
mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a
valere su di esse.
  4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, confluiscono nel Fondo  di  cui  all'articolo  1  nell'esercizio
finanziario successivo a quello di entrata in vigore del  regolamento
di cui all'articolo 1, comma 5, al netto  di  quelle  occorrenti  per
l'erogazione dei benefici gia'  maturati  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo regolamento.