Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211)
(GU n.255 del 31-10-2016)
Art. 1
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare
l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di
distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo
dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno
all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le
risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e
televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro
in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di
solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei
seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa
quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e
digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale
caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi
totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale
attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione
nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per
conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di
comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per
gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per
cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle
risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono
conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto
di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti
comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel
campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza
multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di
tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo'
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti
beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalita', i termini e le
procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle
spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di
connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui
all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del
regolamento di cui al primo periodo e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta
giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui
ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime
disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della
riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione
delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e
terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli
anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma e' concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.
Art. 2
Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica
e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al
sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione
della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli
investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il
finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria
presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale
ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al
finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale,
esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e
indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse
criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione
delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici
di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da
tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e
periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire
criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai
meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici
espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non
vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali
o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative
testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che
risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in
Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti
politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere
tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici
facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa'
quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o
territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni
sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni
e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente
piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della
testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente
in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del
contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti
ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del
corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie
annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie
distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento
delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,
prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di
rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale,
anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di
rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate
telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo
conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e
del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione
e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei
confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e
amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in
relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei
ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento
di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione
dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per
le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo
per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con
riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti
esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i
contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione
digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di
modalita' volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme
digitali avanzate, comuni a piu' imprese editrici, autonome e
indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati
da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti
annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione
della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della
rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve
termine, assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998,
n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilita' di
fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con
divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in
tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche
mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi
imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per
l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina della
distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad
assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il
loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di
piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e
rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita' di ampliare
l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo
scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze
di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito
erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita,
al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule
imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti
di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel
territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione
che escluda la discriminazione on line/off line in materia di
prodotti editoriali vendibili nonche' la limitazione dell'impresa
editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti,
prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari
incrementali su quotidiani e periodici nonche' sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo
un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i
giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del
sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri
per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la
disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di
anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1,
lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni
caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il
giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e
revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi
delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori
sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare,
l'eliminazione della facolta' di cumulo delle impugnative dei
provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio
nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura
alternativa, ferma restando la possibilita' di proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa
dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di
sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti,
tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche
riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purche'
titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima
rappresentativita' territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e
sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel
limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della
delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono
il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i
quali i decreti sono adottati.
Art. 3
Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese
editrici
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo'
comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite
dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50
per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa
editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo, al
netto del contributo medesimo,»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima
rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma
pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal
presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il
termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti,
l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti
dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in
esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai
contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande
per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal
legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via
telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito
internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande
devono essere corredate dei documenti istruttori o delle
dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero
dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il
divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e
di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite,
l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste
dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni
contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la
gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far
pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata
edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono
produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e
degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale
documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel
Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
2012, n. 103, e' abrogato;
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto
editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del
giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente
una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua
una pubblicazione.»;
c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata
giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di
tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei
giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici
prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione
telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno
quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di
notizie».
Art. 4
Proroga dei termini per l'equo compenso
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233,
e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della
delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti
gli altri adempimenti previsti dal comma 3».
Art. 5
Esercizio della professione di giornalista
1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere
il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e'
iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei
pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o
interregionale competente. La violazione della disposizione del primo
periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale,
ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».
Art. 6
Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n.
69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e
provincia autonoma».
Art. 7
Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre
1997, n. 449
1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237,
le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata»
sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati».
2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del
Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse
gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».
Art. 8
Nuove disposizioni per la vendita dei giornali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi
assicurano la parita' di trattamento nella vendita delle
pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel
mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno
gia' effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono
diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che rispettano tutti
gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che
recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la
periodicita' effettiva, il codice a barre e la data di prima
immissione nel mercato.
2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416,
si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del
presente articolo.
Art. 9
Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale
1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e'
preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre
2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio medesimo.
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si
applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente,
ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da
tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non
si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e'
approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e
l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere,
unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico
sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere
adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso
schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di
controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che
dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a
novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio,
continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e
la relativa convenzione gia' in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla
base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma
1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale».
Art. 10
Norme di coordinamento
1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di
euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono
mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a
valere su di esse.
4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.
416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio
finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per
l'erogazione dei benefici gia' maturati alla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento.