La quinta Sezione penale della Cassazione mette i “paletti” al sequestro dei blog in nome della libertà di pensiero. I giudici della Suprema Corte hanno infatti deciso che va considerato il “diritto di libertà di manifestazione del pensiero” garantito dalla nostra Costituzione. Per questo hanno annullato senza rinvio il sequestro preventivo, disposto dal Gip e confermato dal Riesame di Udine, di un sito web contenente un blog, il cui gestore era stato indagato per diffamazione in relazione ad alcuni messaggi e commenti pubblicati in esso.
Per i giudici, “in caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi”. Il vincolo, infatti, “non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione – si legge nella sentenza depositata oggi – ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero”. Dunque, un “giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone – aggiungono i magistrati – che l’imposizione del vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola”. Nel caso in esame, “il sito internet – sottolineano i giudici della quinta sezione della Cassazione – è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell’indagato, ma di terze persone) ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l’attualità e concretezza del ‘periculum in mora’. Anzi – affermano i giudici – lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo di un bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, ne’ potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del tribunale del Riesame”.