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Pubblicisti: illegittimo “compensare” la retribuzione con la pubblicazione degli articoli

25/11/2013
Con ordinanza del 15.11.2013 (Rep. 21474/2013) il collegio integrato della I sezione del Tribunale di Roma ha confermato la sanzione di 12 mesi di sospensione dall’Albo dei giornalisti, decisa dal Consiglio regionale del Lazio e ribadita dal Consiglio di disciplina nazionale nei confronti di Eraclito Corbi nella sua veste di direttore responsabile de “Il Corriere Laziale”, per avere omesso di retribuire collaborazioni giornalistiche a fronte del rilascio della documentazione utile a conseguire l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo dei giornalisti.
La condotta del ricorrente è lesiva della dignità professionale – si legge nell’ordinanza – e integra l’illecito disciplinare previsto dall’art. 54 della legge n. 69/1963”. Dalla istruttoria svolta nell’ambito del procedimento disciplinare è infatti emerso – spiegano i giudici - che Eraclito Corbi, quale direttore responsabile de “Il Corriere Laziale”, ha certificato come retribuita regolarmente una prestazione di lavoro, pur essendo consapevole che non vi fosse alcun pagamento e che la collaborazione era compensata con la documentazione utile al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo professionale, facendo firmare attestazioni di pagamento fittizie.
Il Tribunale ha condannato, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dal Consiglio nazionale dei Giornalisti .