MOZIONE D’ORDINE
Verificato che il Documento di indirizzo sulla Revisione all’Albo, approvato dal Consiglio Nazionale in data 8 luglio 2014, non chiarisce adeguatamente se per la revisione debbano valere gli stessi requisiti richiesti per l’iscrizione (ovvero, numero di articoli e retribuzione);
Constatata la difformità e le differenti modalità con cui alcuni Ordini regionali interpretano e attuano le procedure di revisione dei rispettivi Albi professionali;
ad integrazione del succitato Documento di Indirizzo sulla Revisione approvato l’8 luglio 2014
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
nel rispetto dell’art.41 della legge n. 69/1963 (“ É disposta la cancellazione degli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale”) e dell’art. 30 del suo Regolamento di attuazione (Dpr 115/1965: “Il Consiglio regionale provvede alla tenuta dell’Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione”);
precisa che i requisiti richiesti debbono ispirarsi al rispetto della suddetta legge (collaborazione non occasionale e retribuita), indipendentemente dai parametri indicati dal documento di indirizzo approvato dal CNOG in riferimento all’iscrizione;
specifica che la revisione dell’Albo deve avere frequenza annuale - anche attraverso lo strumento dell’autocertificazione - e che il Consiglio regionale può procedere alla cancellazione solo dopo avere accertato due anni consecutivi di inattività nel caso di iscrizione inferiore a 10 anni, e tre anni nel caso di iscrizione superiore a 10 anni.