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Revisioni dell’Albo, mozione d’ordine votata dal Cnog

11/02/2015
MOZIONE D’ORDINE
 
Verificato che il Documento di indirizzo sulla Revisione all’Albo, approvato dal Consiglio Nazionale in data 8 luglio 2014, non chiarisce adeguatamente se per la revisione debbano valere gli stessi requisiti richiesti per l’iscrizione (ovvero, numero di articoli e retribuzione);
 
Constatata la difformità e le differenti modalità con cui alcuni Ordini regionali interpretano e attuano le procedure di revisione dei rispettivi Albi professionali;
ad integrazione del succitato Documento di Indirizzo sulla Revisione approvato l’8 luglio 2014
 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
 
nel rispetto dell’art.41 della legge n. 69/1963 (“ É disposta la cancellazione degli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale”) e dell’art. 30 del suo Regolamento di attuazione  (Dpr 115/1965: “Il Consiglio regionale provvede alla tenuta dell’Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione”);
 
precisa che i requisiti richiesti debbono ispirarsi al rispetto della suddetta legge (collaborazione non occasionale e retribuita), indipendentemente dai parametri indicati dal documento di indirizzo approvato dal CNOG in riferimento all’iscrizione;
 
specifica che la revisione dell’Albo deve avere frequenza annuale - anche attraverso lo strumento dell’autocertificazione - e che il Consiglio regionale può procedere alla cancellazione solo dopo avere accertato due anni consecutivi di inattività nel caso di iscrizione inferiore a 10 anni, e tre anni nel caso di iscrizione superiore a 10 anni.