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RIFORMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

11/03/2017
Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (decreto legislativo – esame preliminare).
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Il provvedimento razionalizza la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, non solo in un’ottica di riduzione dei costi ma anche allo scopo di accrescerne l’efficienza, l’autorevolezza e il rilievo.
Il riordino e la razionalizzazione riguardano, nello specifico:
1.le competenze in materia di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale). Al Consiglio spettano quindi la promozione, il coordinamento e l’autorizzazione dell’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali, al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale e un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione;
2.il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale, che non può essere superiore a 60 (rispetto agli attuali 156), di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
3.l’adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.