Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.03.2014, il nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è entrato in vigore. La nuova disciplina, deliberata dal CNOG il 21 gennaio scorso ed approvata con
Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2014, ha definitivamente superato le precedenti disposizioni contenute nel D.M. degli affari di competenza del CNOG che regolamentavano anche la parte disciplinare ora affidata al Consiglio nazionale di disciplina; si è così portata a definitivo compimento la parte della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 che ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi organi.
Tra le novità più rilevanti, il venir meno della possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale, che era stata prevista dall’art. 40 del D.D. 18 luglio 2003 non più applicabile
Con il nuovo testo, al Consiglio di disciplina nazionale possono essere sottoposti solo i ricorsi presentati dall'interessato e dal Procuratore Generale competente.
Rispetto al passato, poi, il ricorso va presentato direttamente al Consiglio di disciplina Nazionale mentre sono confermate le norme sui contributi istruttori, per cui la verifica sulla loro regolarità, ivi compreso quello di spettanza del Consiglio Regionale dell'Ordine, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina Nazionale per trenta giorni.
E’ stata, infine, prevista la sospensione dei termini di presentazione dei ricorsi disciplinari nel periodo estivo: essi, infatti, restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge 742/1969.