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Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale

Legge n. 103/2012

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria
 

Legge n. 47/1948

Disposizioni sulla stampa

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Art. 1
Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Legge n. 28/2000

Tutela della Par Condicio

DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE  E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA
Legge 22 febbraio 2000, n. 28

 

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.

Reati attinenti alla professione

Diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.); Responsabilità del direttore e dell’editore (artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.); Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); Segreto professionale (art. 622 c.p., artt. 200, 204 c.p.p.); Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (art. 684 c.p., artt. 114 e 115 c.p.p.); Pubblicazione di intercettazioni telefoniche illegali (D.L. n. 259/2006).

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.

Art. 595 c.p.
Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.