La Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza n. 23835/2010 ha stabilito che l'attuazione del diritto di rettifica non è rimessa alla valutazione discrezionale del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge.
La liceità della pubblicazione di una notizia - anche se tale liceità si ricolleghi, come nel caso di specie, alla verità putativa - non fa cessare il diritto dell'interessato di ristabilire, tramite la rettifica, l'effettiva realtà delle cose che sia stata successivamente accertata.
L'art. 8 della Legge n. 47/1948 sulla stampa , così come modificato dall'art. 42 della Legge 5 agosto 1981 n. 416, attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale.
La richiesta di rettifica è diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità oggettiva prevalere sulla verità putativa.