La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con
sentenza 31735/2014 depositata il 18 luglio scorso, richiamando le norme in materia del Patto ONU sui diritti civili e politici del 1977 e le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha fissato una serie di importanti principi giuridici in tema di libertà di stampa e di sequestro del pc, dei supporti informatici ed altro materiale di un giornalista professionista.
In particolare la Suprema Corte ha sancito che:
a) la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;