Tieniti aggiornato sulle nostre ultime novità!
Un cronista del giornale La Provincia di Cremona, Mauro Cabrini, e il direttore, Enrico Pirondini, sono stati condannati rispettivamente a 6 e 4 mesi di reclusione per violazione della legge sulla privacy. La direttrice e un'impiegata di una filiale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza hanno sostenuto, nel corso del relativo processo, di avere subito conseguenze gravi leggendo il resoconto della cronaca di una rapina compiuta nella loro banca. Le due donne hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il danno subito dalla violazione della legge sulla privacy, giacché il quotidiano La Provincia aveva riportato i loro nomi. Le due dipendenti della banca, che si sono costituite parte civile, hanno ottenuto anche il risarcimento del danno. Tra il deposito della querela e il giudizio è, infatti, cambiata la legge costituita dall'articolo 167 del Decreto 196/03 che richiede, perché la violazione della privacy costituisca reato, che l'interessato abbia riportato anche un danno.
Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: questo il senso di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un principio ripetutamente sostenuto dal Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata dall’Autorità (www.garanteprivacy.it , newsletter 3/9 gennaio 2005): “Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
È stata presentata nel corso del Forum della Pubblica amministrazione, svoltosi a Roma, la “Raccolta normativa sull'editoria”, curata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La pubblicazione, 553 pagine, “intende offrire un contributo alla diffusione e alla conoscenza delle normative specifiche relative al settore dell'editoria e ai prodotti editoriali, uno strumento agile e aggiornato in primis per gli operatori del settore contenente le disposizioni vigenti che regolano, fra l'altro, l'intervento pubblico nell'editoria”, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio. Il volume (che raccoglie 36 leggi, 27 regolamenti e le altre normative che si sono succedute dal 1948 a oggi) è consultabile on line: www.governo.it/normativa_editoria/home.htm.
Raccontare la verità non basta più al cronista per evitare una condanna per diffamazione a mezzo stampa. L'intervista può esporre il giornalista a gravi conseguenze anche se non ricorrono gli estremi del reato in sede penale
Per evitare la responsabilità risarcitoria non bastano continenza, verità e interesse pubblico. Se ci sono "accostamenti suggestionanti" e "toni sproporzionatamente sdegnati", il giornalista risponde in concorso con l'intervistato.
Il giro di vite è dettato dalla sentenza 23366/04 della III Sezione civile della Cassazione, depositata il 15 dicembre scorso. Per cui il cronista che si limita a riferire parole effettivamente dette dall'intervistato senza modificarle e senza esprimere commenti, non è detto che possa evitare la responsabilità civile per danni.
I criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/63 sull'iscrizione al Registro dei praticanti sono stati definiti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con le delibere del 16 -17 marzo 1988 e del 12 luglio 1991. Nel riconfermare la validità di quei criteri si rende necessaria un'ulteriore messa a punto sulla base delle profonde trasformazioni determinatesi in questi anni nel mondo dell'informazione e dell'interpretazione evolutiva delle norme di legge derivante dalle pronunce della magistratura ordinaria e di quella domestica.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI |