Le S.U. della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1782/2011, nell'esaminare il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente tra il Consiglio Nazionale Forense e un gruppo di avvocati, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo alla natura del contributo posto a loro carico.
Secondo le S.U., la prestazione dovuta dagli iscritti all'albo, indipendentemente dal fatto che è denominata contributo, ha le stesse caratteristiche e scopi di una tassa.
Tale tassa si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.
L'ente è titolare di una potestà impositiva rispetto alla prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente.