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Sentenze

01/06/2011

Tribunale di Torino: la sospensione feriale non si applica ai termini del ricorso al Consiglio Nazionale

Il Tribunale di Torino, con sent. 167/2011, ha affermato che il termine di trenta giorni previsto dalla legge per proporre ricorso al Consiglio Nazionale avverso le decisioni del Consiglio Regionale dell'Ordine in materia disciplinare non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
L'art. 1 della Legge n. 742/69 prevede che il decorso dei termini processuali rimanga sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno.
Tale istituto ha natura squisitamente processuale ed è strumentale alla necessità di assicurare la difesa tecnica nei procedimenti di natura giurisdizionale, ma una sua estensione è possibile solo con riferimento a tali procedimenti, al fine di assicurare le stesse garanzie proprie del diritto di azione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
01/06/2011

Tribunale di Palermo: per il riconoscimento del praticantato di un assistente di programma non basta il mero compimento di attività equiparabile al giornalismo

Il Tribunale di Palermo, con sent. 40/2011, ha respinto il reclamo presentato da M.P., assistente di programma, avverso la decisione del Consiglio Nazionale che, confermando la delibera emessa in prima istanza dal Consiglio Regionale, aveva negato il rilascio dell'attestazione della compiuta pratica necessaria per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista.
Dalle audizioni effettuate dal Consiglio Nazionale e dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che M.P., dedicasse parte cospicua della propria giornata lavorativa ad attività esulanti dalle mansioni tipiche dell'assistente di programma, anche se ciò solo non ne giustifica l'automatica equiparazione a quelle giornalistiche pure.
28/04/2011

Cassazione: per il praticantato del montatore radiotelevisivo oltre l'attività giornalistica deve sussistere l'inserimento in un servizio redazionale

Per il riconoscimento del praticantato da parte di un montatore radiotelevisivo, l’esercizio continuativo ed effettivo di attività giornalistica è necessario ma non sufficiente, dovendo esso svolgersi previo inserimento del praticante in un servizio redazionale, che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa.
 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7423/2011 ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 48/2008, che ha ordinato al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto l'iscrizione del Sig. N.C., di professione montatore radiotelevisivo, nel Registro dei praticanti, deducendo la falsa applicazione della vigente normativa - legislativa e regolamentare - in materia di praticantato.
28/04/2011

Il contributo all'Ordine ha natura di tassa

Le S.U. della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1782/2011, nell'esaminare il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente tra il Consiglio Nazionale Forense e un gruppo di avvocati, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo alla natura del contributo posto a loro carico.
 
Secondo le S.U., la prestazione dovuta dagli iscritti all'albo, indipendentemente dal fatto che è denominata contributo, ha le stesse caratteristiche e scopi di una tassa.
Tale tassa si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.
L'ente è titolare di una potestà impositiva rispetto alla prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente.
28/01/2011

Inammissibilità dell'impugnazione della decisione con la quale il Consiglio Nazionale decide l'apertura di un procedimento disciplinare

Nel caso di specie il Tribunale di Genova con sentenza n. 65/2010 ha respinto il ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale di dare avvio ad un procedimento disciplinare.

Il Tribunale, aderendo alla tesi sostanziale del CNOG, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non è un provvedimento disciplinare, né il provvedimento finale della fase amministrativa del complesso procedimento giustiziale, ma un mero atto di impulso procedimentale all'interno di un procedimento amministrativo.
Il ragionamento del giudice è stato il seguente.