Le S.U. della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1782/2011, nell'esaminare il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente tra il Consiglio Nazionale Forense e un gruppo di avvocati, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo alla natura del contributo posto a loro carico.
Secondo le S.U., la prestazione dovuta dagli iscritti all'albo, indipendentemente dal fatto che è denominata contributo, ha le stesse caratteristiche e scopi di una tassa.
Tale tassa si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.
L'ente è titolare di una potestà impositiva rispetto alla prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente.
Il presupposto del tributo è costituito dal legittimo esercizio della professione.
L'importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.
Quindi, gli elementi che permettono di riconoscerne la natura tributaria sono la doverosità della prestazione e il suo collegamento alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante.
Infatti, chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo, il cui importo è commisurato alle spese necessarie al funzionamento dell'ente.