Nel caso di specie il Tribunale di Genova con
sentenza n. 65/2010 ha respinto il ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale di dare avvio ad un procedimento disciplinare.
Il Tribunale, aderendo alla tesi sostanziale del CNOG, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non è un provvedimento disciplinare, né il provvedimento finale della fase amministrativa del complesso procedimento giustiziale, ma un mero atto di impulso procedimentale all'interno di un procedimento amministrativo.
Il ragionamento del giudice è stato il seguente.
a) deve essere preferita la tesi dell'impugnabilità differita all'emissione di un concreto provvedimento sanzionatorio soprattutto perché coerente con il sistema del controllo giurisdizionale sui provvedimenti sanzionatori resi dagli Ordini professionali e perché rispettosa del riparto di attribuzioni tra la sede amministrativa e quella giurisdizionale.
Questo provvedimento di impulso procedimentale non ha alcun valore di decisione, né disciplinare né sanzionatoria, ma solo di atto endoprocedimentale, di per sé, non autonomamente impugnabile.
In altre parole, come sostenuto dalla difesa del CNOG, il procedimento fondato sull'applicazione del combinato disposto degli artt. 39 e ss. del Regolamento nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 46, è un unico procedimento nel corso del quale il CNOG – al di là della forma e del nomen iuris adottato – ha deliberato solo sullo svolgimento del procedimento, senza entrare non solo nel merito della vicenda sottoposta alla sua cognizione, ma soprattutto nell'esercizio del suo potere disciplinare.
Il CNOG non ha assunto alcuna decisione sul piano disciplinare, ma soltanto sul piano procedimentale.
Questa tesi è stata condivisa in pieno dal Tribunale di Genova, e tanto gli è bastato per dichiarare l'inammissibilità di un atto non impugnabile avanti all'A.G.O. in quanto privo di contenuto disciplinare.
Il Tribunale di Genova ha inoltre affermato che, sul piano sistematico, il sindacato del giudice ordinario incomincia dove finisce l'applicazione da parte delle rappresentanze istituzionali delle professioni protette dal potere sanzionatorio, di tal che ammettere l'impugnativa immediata di un provvedimento di impulso processuale, o anche semplicemente preparatorio, comporterebbe un'inammissibile interferenza nella discrezionalità amministrativa: esattamente quello che ritiene il CNOG.
La conclusione è coerente: si ritiene che in rapporto ad un atto reso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti avente esclusiva valenza di impulso processuale, e comunque non immediatamente sanzionatorio (o assolutorio dopo il completo giudizio disciplinare), non sia possibile l'immediata impugnazione ex art. 63 della Legge professionale.