Il Tribunale di Roma, con sent. 5717/2011, ha respinto il reclamo presentato da M.S., montatore radiotelevisivo, avverso la decisione del Consiglio Nazionale che, confermando la decisione del Consiglio Regionale di prima istanza, respingeva la sua richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti.
Lo svolgimento dell'attività di montatore, anche se si concreta non nel mero assemblaggio ma nella libertà di scelta di immagini e foto, con autonomia decisionale e operativa per l'integrazione del testo della notizia e con espressione originale di pensiero, non è qualificabile come praticantato giornalistico.
Il praticantato, nella sua accezione di apprendistato o di addestramento professionale, deve svolgersi sotto la guida di giornalisti che impartiscono quegli insegnamenti necessari per l'acquisizione delle nozioni indispensabili per poter, poi, sostenere l'esame di abilitazione professionale.