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Testate on line, il direttore non è responsabile dei commenti dei lettori

02/12/2011
Al direttore di una testate on line non si può addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo ha sottolineato, con sentenza n. 44126/2011, la Corte di Cassazione che ha annullato la condanna per omesso controllo resa nei confronti dell'ex direttore dell'edizione on-line dell'Espresso.
La difesa, puntualizzando che non si trattava di un commento giornalistico ma di un “post” pubblicato in rete da un utente e pertanto senza alcun “filtro” preventivo, ha sostenuto l'inammissibilità dell'applicazione analogica sfavorevole al presunto reo, compiuta dai giudici di merito tra l'omesso controllo (previsto e punito dall'art. 57 del Codice penale) e l'omessa rimozione del commento (non criminalizzata da alcuna norma).
In particolare, accogliendo le obiezioni difensive, la Suprema Corte ha rilevato che tra l'editoria cartacea (cui si riferisce l'art. 57) e l'editoria elettronica non c'è solo una diversità strutturale ma «altresì l'impossibilità per il direttore della testata on line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori».
La norma penale che sanziona l'omesso controllo non è stata pensata, infatti - afferma la Suprema Corte - per i giornali pubblicati a mezzo internet considerato che una sua applicazione sic et simpliciter o costringerebbe il direttore a una attività impossibile con riferimento ai contributi “postati” direttamente dall'utenza, o lo punirebbe in modo automatico, secondo lo schema della responsabilità oggettiva (vietata, in campo penale, dalla Costituzione), senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita.
La sentenza è occasione per la Corte di Cassazione di ricordare che «perché si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso un'effettiva distribuzione tra il pubblico».
Le testate elettroniche difettano, quindi, di entrambe i requisiti perché «non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale» nonché perché vengono diffuse «non mediante la distribuzione».