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Sentenze

24/11/2009

Tribunale di Milano: per gli articoli discriminatori il giudizio disciplinare è autonomo rispetto al giudizio penale o civile

Sentenza Tribunale di Milano n. 13427/2009
Ai fini deontologici negli articoli discriminatori, ingiuriosi, denigratori ciò che rileva non è l’accertamento e la dichiarazione della loro diffamatorietà ma l’accertamento di fatti da parte del giornalista non conformi al decoro ed alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine. La valutazione disciplinare è in tal senso autonoma rispetto a quella dell’autorità giudiziaria in sede penale o anche in sede civile
 
Con sentenza n.
17/03/2009

Corte d’Appello di Milano: confermata la radiazione anche in presenza di dimissioni

Con sentenza n. 5 del 17 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso di Renato Farina, radiato nel marzo 2007 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per il suo coinvolgimento con i Servizi Segreti.
 
1. Dimissioni in pendenza di procedimento disciplinare
Con il primo motivo di ricorso, l’appellante censurava la decisione del Tribunale di Milano, che confermava la sanzione comminata dal Consiglio nazionale, affermando la carenza di giurisdizione del Consiglio nazionale.
10/02/2009

Il titolo generico non offende la reputazione del destinatario

Con sentenza del 27 gennaio 2009 n. 1976 la III Sezione della Cassazione civile si pronuncia in tema di diffamazione a mezzo stampa affermando il principio che nel caso di valutazione del titolo come di portata autonomamente diffamatoria, è necessario che esso sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo.
Nella fattispecie la sentenza impugnata aveva ritenuto che il testo dell'articolo, salve alcune marginali inesattezze, era sostanzialmente vero ed era costruito sulla base delle notizie emerse da un'ordinanza emessa dal Pretore di Roma ex art.
16/01/2009

Non c’è diffamazione quando l'articolo è caratterizzato da una sarcastica contrapposizione politica

Con sentenza del 7 gennaio 2009 n. 25, la III^ sezione della Cassazione civile si pronuncia in materia di critica, affermando che, anche quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, non può essere sempre vietata, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libera manifestazione del pensiero, che è costituzionalmente garantita.
Tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è il presupposto dalla stessa, ma dalla conoscenza dell’interpretazione del fatto (cfr. Cass. civ. n. 17172/2007). La critica, infatti, non mira ad informare, ma ad esprimere giudizi e considerazioni personali.
22/12/2008

Sezioni unite penali della Corte di Cassazione - Sentenza del 28 ottobre 2008, n. 40049

Con sentenza del 28 ottobre 2008 n. 40049, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio che se in un giudizio penale per diffamazione a mezzo stampa l’imputato viene assolto con l’impropria formula “perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen.”, anziché con la più corretta formula “perché il fatto non costituisce reato”, la persona offesa, costituitasi parte civile, non ha comunque interesse a impugnare la sentenza, in quanto sia stato accertato trattarsi di legittimo esercizio del diritto di critica.
 
La sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod.