Con sentenza del 7 gennaio 2009 n. 25, la III^ sezione della Cassazione civile si pronuncia in materia di critica, affermando che, anche quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, non può essere sempre vietata, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libera manifestazione del pensiero, che è costituzionalmente garantita.
Tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è il presupposto dalla stessa, ma dalla conoscenza dell’interpretazione del fatto (cfr. Cass. civ. n. 17172/2007). La critica, infatti, non mira ad informare, ma ad esprimere giudizi e considerazioni personali.