Con sentenza del 7 gennaio 2009 n. 25, la III^ sezione della Cassazione civile si pronuncia in materia di critica, affermando che, anche quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, non può essere sempre vietata, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libera manifestazione del pensiero, che è costituzionalmente garantita.
Tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è il presupposto dalla stessa, ma dalla conoscenza dell’interpretazione del fatto (cfr. Cass. civ. n. 17172/2007). La critica, infatti, non mira ad informare, ma ad esprimere giudizi e considerazioni personali. La valutazione dell’interesse pubblico presuppone, inoltre, l'analisi del contenuto degli articoli, che, secondo i giudici della III^ sezione della Cassazione civile, la sentenza della Corte d’Appello non aveva compiuto.
I fatti riguardavano la società editrice, il direttore e l'autrice di alcuni articoli giornalistici pubblicati in un periodico locale, che erano stati convenuti in giudizio per diffamazione e condannati sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Napoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali procurati alla persona offesa (per un importo complessivo di circa 15.000 euro).
Appare evidente, a giudizio della Cassazione, che il contenuto degli articoli suddetti era ispirato da un'inequivoca connotazione di sarcastica contrapposizione politica, e che si risolveva in una critica, nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trova più ampi spazi di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 20140/2005).
Per questi motivi, la sentenza dei giudici di secondo grado è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.