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Sentenze

13/10/2010

Tribunale di Roma: la mera redazione di oroscopi non costituisce attività giornalistica

Con sentenza n. 9237/2010 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo dei giornalisti di un redattore di oroscopi.
Nel caso di specie, l’attività di redazione degli oroscopi non è stata considerata strettamente giornalistica perché priva dei requisiti essenziali, tra cui l’elemento creativo e quello di mediazione.
Ad avviso del Tribunale, nella deliberazione di reiezione della domanda non vi è stata alcuna valutazione di merito capace di risolversi in una forma di larvata censura, ma solo una valutazione degli scritti presentati dall’aspirante pubblicista che debbono comunque poter avere “il carattere estrinseco proprio di un articolo”, senza alcun giudizio qualitativo sul loro contenuto.
13/10/2010

Tribunale di Roma: esclusione della pratica giornalistica nel caso di attività di montaggio di immagini televisive

Con sentenza n. 7581/2010 il Tribunale di Roma ha affermato che nell’attività di montaggio di immagini televisive, anche qualora sia dotata di qualche apporto creativo, non sono integrati i requisiti minimi per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per consentire l’accesso alla professione.
12/04/2010

Cassazione: la responsabilità del direttore non viene meno nel caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio a firma di un parlamentare

Con sentenza del 131198/10 la V sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Milano 2390/2008 del 16.01.2009 che aveva condannato il direttore responsabile del “Il Giornale” per la pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio a firma del Senatore Iannuzzi al quale era stata riconosciuta dal Senato l’esimente di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione (insidacabilità delle proprie opinioni)
07/04/2010

Corte di Cassazione: l’accertamento dell’esclusività professionale ha natura amministrativa

Con sentenza n. 6478/2010 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, analogamente alla pronuncia del Tribunale di Genica, aveva confermato la decisione del CNOG di cancellazione dall’elenco dei professionisti e l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti disposta dall’ordine dei giornalisti della Liguria nei confronti di un iscritto, a seguito del venir meno del requisito dell’esclusività professionale.