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Cassazione: la responsabilità del direttore non viene meno nel caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio a firma di un parlamentare

12/04/2010
Con sentenza del 131198/10 la V sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Milano 2390/2008 del 16.01.2009 che aveva condannato il direttore responsabile del “Il Giornale” per la pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio a firma del Senatore Iannuzzi al quale era stata riconosciuta dal Senato l’esimente di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione (insidacabilità delle proprie opinioni)
La Suprema Corte ha ritenuto che l’esenzione - di natura processuale – data alla persona munita della qualità di parlamentare ed ispirata alla necessità di sottrarla al condizionamento implicato dal processo per l’offesa recata ai singoli, non concerna il tenore dell’opinione. Se, quindi, l’articolo non si contiene nei limiti del rispetto dei diritti delle persone, benché l’autore dell’opinione sia poi esentato dal processo, il direttore responsabile risponde della pubblicazione in quanto l’esenzione non si correla alle modalità di esercizio della libertà di manifestazione di pensiero, riconosciuto a “tutti” dall’art. 21 della Costituzione.
La Corte conferma, infine, l’ineccepibilità dei criteri adottati dalla sentenza della Corte di Appello di Milano e delle risultanze cui è pervenuta, tra cui la circostanza che il direttore abbia operato avallo apodittico dell’opera del giornalista politico, offrendo sussidio al senso dell’articolo anche con titoli ed immagini, del tutto incurante delle implicazioni per la reputazione dei singoli.
 
 
 
 
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