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Il Garante della Privacy ha disposto il blocco del trattamento dei dati consistente nell’ulteriore diffusione del nome della protagonista della vicenda relativa alla interruzione di gravidanza all’ospedale di Napoli.
Il Garante ha osservato che quantunque i dati identificativi dell’interessata siano contenuti in atti parlamentari lecitamente conoscibili, ciò non può tuttavia far venire meno il dovere dei giornalisti di procedere ad una autonoma valutazione circa il rispetto delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone.
Con sentenza n. 1161/2008 depositata il 29 gennaio 2008, il Tribunale di Milano ha respinto “il ricorso di Renato Farina, con integrale conferma della decisione n. 27 del 29 marzo-17 aprile 2007 del CNOG, di radiazione dello stesso Farina dall’Ordine dei giornalisti. Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso, pienamente accogliendo le argomentazioni della difesa del Consiglio nazionale.
Nella sua decisione il Tribunale ha formulato importanti principi di diritto.
Con sentenza n. 18190/2007 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni montatori della sede Rai di Perugia avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado.
Il tribunale di Perugia aveva a suo tempo riconosciuta la legittimità della delibera del Consiglio nazionale con la quale era stata negata la natura giornalistica del lavoro da loro svolto.
Con sentenza n. 17989/2007, il Tribunale di Milano ha confermato la legittimità della sanzione inflitta al direttore responsabile per illecito disciplinare commesso da un non iscritto in quanto, se è vero che “anche i non iscritti hanno libertà di scrivere, ….non per questo il direttore resta esente da responsabilità”.
La circostanza che l’ordinamento preveda il “direttore responsabile” come figura necessaria serve anche a evitare che possa esistere una pubblicazione senza giornalisti iscritti nella quale siano presenti fatti deontologicamente impuniti perché non perseguibili.
Con tre sentenze di uguale contenuto il Tribunale di Roma, accogliendo le tesi difensive del CNOG, ha risolto la questione, sollevata peraltro dalla Procura Generale delle Repubblica e non dai diretti interessati, della sospensione ope legis della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio regionale conseguente alla proposizione di un reclamo al Consiglio nazionale.
Ad avviso del Tribunale la specificità della procedura definita dagli artt. 62 e ss. della legge 3 febbraio 1963, n. 69 in tema di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari dell’Ordine – che disegna quella che viene chiamata anche “giurisdizione domestica” – detta, da una parte, i limiti della giurisdizione e della competenza; e, dall’altra, i confini del suo oggetto: