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Con tre sentenze di uguale contenuto il Tribunale di Roma, accogliendo le tesi difensive del CNOG, ha risolto la questione, sollevata peraltro dalla Procura Generale delle Repubblica e non dai diretti interessati, della sospensione ope legis della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio regionale conseguente alla proposizione di un reclamo al Consiglio nazionale.
Ad avviso del Tribunale la specificità della procedura definita dagli artt. 62 e ss. della legge 3 febbraio 1963, n. 69 in tema di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari dell’Ordine – che disegna quella che viene chiamata anche “giurisdizione domestica” – detta, da una parte, i limiti della giurisdizione e della competenza; e, dall’altra, i confini del suo oggetto:
Il Tribunale ha poi negato la legittimità dell’ipotesi che la mera presentazione del reclamo avanti il CNOG avverso ad un provvedimento disciplinare di un CROG abbia l’effetto di sospendere ope legis la esecutività di quest’ultimo evidenziando che l’ipotesi, comunque, non sarebbe “neppure compatibile con la possibilità per l’interessato, prevista dal nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del CNOG pubblicato sulla G.U. del 26.07.2003, di chiedere, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, la sospensione del provvedimento sanzionatorio”.
In linea generale, il Tribunale ha infine rilevato che la natura amministrativa del provvedimento che accoglie o respinge l’istanza di sospensione interinale, ne rende possibile l’impugnazione davanti al giudice amministrativo, in tal modo manifestandosi infondato il timore paventato dalla Procura generale circa la mancanza di tutela giurisdizionale per l’interessato.