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Con sentenza n. 18190/2007 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni montatori della sede Rai di Perugia avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado.
Il tribunale di Perugia aveva a suo tempo riconosciuta la legittimità della delibera del Consiglio nazionale con la quale era stata negata la natura giornalistica del lavoro da loro svolto.
In particolare la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di appello avevano esaminato tutto il materiale probatorio raccolto e concluso, con motivazione congrua che sfugge a qualsiasi censura, che l’attività di montatore di registrazioni videomagnetiche (tecnico rvm) svolta dai ricorrenti presso la sede Rai di Perugia non poteva essere qualificata come di natura giornalistica, essendo del tutto irrilevante l’autonomia con la quale gli stessi svolgevano il lavoro di montaggio.
La Corte ha inoltre rilevato come il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in materia di videocineoperatori sia del tutto ininfluente, in considerazione della diversità dei compiti assegnati ai videocineoperatori ed ai montatori rvm.
Il montaggio di immagini, ha infine sottolineato la Corte, secondo il contratto collettivo nazionale dei dipendenti Rai applicato nel caso di specie, consiste in una opera tecnica ausiliare e successiva a quella di chi ha creato l’informazione, non potendosi discostare da quello che è il contenuto, interamente realizzato, sia nel testo che nelle immagini, del servizio informativo.