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Con sentenza n. 17989/2007, il Tribunale di Milano ha confermato la legittimità della sanzione inflitta al direttore responsabile per illecito disciplinare commesso da un non iscritto in quanto, se è vero che “anche i non iscritti hanno libertà di scrivere, ….non per questo il direttore resta esente da responsabilità”.
La circostanza che l’ordinamento preveda il “direttore responsabile” come figura necessaria serve anche a evitare che possa esistere una pubblicazione senza giornalisti iscritti nella quale siano presenti fatti deontologicamente impuniti perché non perseguibili.
Il Tribunale ha anche duramente stigmatizzato la modalità di presentazione della (cosiddetta) notizia usata. Infatti “l’astuta scelta della formula espositiva (formula che – nella prima frase – dichiara un nome famoso per poi nella seconda frase negare subito la presenza di qualunque riscontro, e che nella seconda frase elenca tre nomi noti, per dire subito dopo che non vi è alcuna conferma di essi)” integra modalità di presentazione della notizia che, “lungi dal realizzare i principi fondamentali della “libertà di stampa”, possono al più concretare una “libertà di illazione” che non pare certo idonea a scriminare dal mancato rispetto per l’altrui dignità e l’altrui riservatezza”. Con la conseguenza che “la dignità delle persone è immediatamente vulnerata” e che viene travolta la credibilità della professione.
Le verifiche poi pubblicate, sulla base delle quali si poté dimostrare l’estraneità dei destinatari dei sospetti rispetto ai fatti insinuati, non possono per altro essere addotte a discolpa, come pretendeva il direttore responsabile.
Per il Tribunale proprio tale circostanza dimostra esattamente il contrario in quanto successive verifiche “non fanno che confermare quanto fosse stata avventata la pubblicazione di nomi prima della loro sottoposizione ad adeguate verifiche”.