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Corte di Cassazione: l’accertamento dell’esclusività professionale ha natura amministrativa

07/04/2010
Con sentenza n. 6478/2010 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, analogamente alla pronuncia del Tribunale di Genica, aveva confermato la decisione del CNOG di cancellazione dall’elenco dei professionisti e l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti disposta dall’ordine dei giornalisti della Liguria nei confronti di un iscritto, a seguito del venir meno del requisito dell’esclusività professionale.
La Suprema Corte ha puntualmente respinto tutte i motivi del ricorso, confermando così definitivamente la decisione dell’Ordine con la quale la carica di amministratore unico di società, anche di tipo editoriale, non era stata ritenuta compatibile con l’attività giornalistica di un professionista, per di più direttore responsabile di testate appartenenti a società dallo stesso amministrate.
Nel riprodurre il testo della decisione della Corte di Cassazione, si fa presente che la sopra richiamata decisione del Consiglio nazionale del 16 febbraio 2004 è reperibile nel massimario delle decisioni 1996-2006.
 
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