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Sezioni unite penali della Corte di Cassazione - Sentenza del 28 ottobre 2008, n. 40049

22/12/2008
Con sentenza del 28 ottobre 2008 n. 40049, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio che se in un giudizio penale per diffamazione a mezzo stampa l’imputato viene assolto con l’impropria formula “perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen.”, anziché con la più corretta formula “perché il fatto non costituisce reato”, la persona offesa, costituitasi parte civile, non ha comunque interesse a impugnare la sentenza, in quanto sia stato accertato trattarsi di legittimo esercizio del diritto di critica.
 
La sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen.”, infatti, fa stato nel giudizio civile quanto all'effettivo positivo accertamento che il fatto non ha il carattere della illiceità perché è stato compiuto nell'esercizio del diritto di critica. L'efficacia che in concreto la sentenza impugnata ha in un giudizio civile di danno è, pertanto, totalmente identica a quella che avrebbe qualora il giudice avesse utilizzato la formula esatta “perché il fatto non costituisce reato”. L'accoglimento del ricorso e la sostituzione, ai soli fini civili, della formula assolutoria utilizzata, quindi, porrebbe sì rimedio ad un errore del giudice, ma non potrebbe portare alcuna posizione di vantaggio al ricorrente né eliminargli un qualche pregiudizio, perché la sua situazione relativamente all'esercizio dell'azione civile di danno rimarrebbe immutata. Il ricorso della parte civile è stato dichiarato, pertanto, inammissibile dalle Sezioni unite penali “per difetto di interesse”.
 
 
 
 
 
 
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