Per il riconoscimento del praticantato da parte di un montatore radiotelevisivo, l’esercizio continuativo ed effettivo di attività giornalistica è necessario ma non sufficiente, dovendo esso svolgersi previo inserimento del praticante in un servizio redazionale, che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7423/2011 ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 48/2008, che ha ordinato al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto l'iscrizione del Sig. N.C., di professione montatore radiotelevisivo, nel Registro dei praticanti, deducendo la falsa applicazione della vigente normativa - legislativa e regolamentare - in materia di praticantato.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'esercizio continuativo ed effettivo di attività giornalistica è necessario per il tirocinio del praticante, ma non è sufficiente, dovendo esso svolgersi previo inserimentio del praticante in un servizio redazionale, che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa (...).
E' necessaria la sussistenza sia del requisito inerente alla struttura in sé considerata ed al numero di giornalisti che vi lavorano sia il requisito oggettivo dell'inserimento del praticante nella redazione.
Tale inserimento necessita di un continuo collegamento con la redazione, sicché il praticante operi in attuazione di un indirizzo ricevuto da giornalisti professionisti che in essa operano.
Il giudice di Appello, pur soffermandosi sulla natura giornalistica dell'attività prestata dal Sig. N.C., non si è pronunciato sulle modalità operative e non ha esaminato il rapporto dell'aspirante giornalista con la struttura redazionale, che è, invece, funzionale alla maturazione di quell'esperienza ampia ed articolata che è lo scopo del praticantato.
La Cassazione ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia, stabilendo quale principio di diritto che, in tema di pratica giornalistica, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari vanno interpretate nel senso che, per ritenere compiuta la menzionata pratica, è necessario non solo l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività giornalistica ma anche l'inserimento nei quadri organici dei servizi redazionali (...); tale inserimento si realizza attraverso un collegamento con la redazione (intesa come organizzazione funzionale della attività giornalistica) che può assumere diverse modalità, ma sempre in rapporto alle esigenze della redazione stessa (...).
Spetta, quindi, al giudice di merito valutare quando si realizzi un tale inserimento, tenendo conto delle risultanze probatorie sui compiti affidati e sull'attività svolta in concreto dall'aspirante giornalista.