Il Tribunale di Torino, con sent. 167/2011, ha affermato che il termine di trenta giorni previsto dalla legge per proporre ricorso al Consiglio Nazionale avverso le decisioni del Consiglio Regionale dell'Ordine in materia disciplinare non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
L'art. 1 della Legge n. 742/69 prevede che il decorso dei termini processuali rimanga sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno.
Tale istituto ha natura squisitamente processuale ed è strumentale alla necessità di assicurare la difesa tecnica nei procedimenti di natura giurisdizionale, ma una sua estensione è possibile solo con riferimento a tali procedimenti, al fine di assicurare le stesse garanzie proprie del diritto di azione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Il procedimento disciplinare a carico di giornalisti, invece, anche nella fase dinanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine ha comunque natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass. n. 9281/2005), principio ribadito successivamente anche dalla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano, 27/5/2008 in Juris data, Redazione Giuffré, 2008).
Quindi, la natura e la ratio dell'istituto della sospensione feriale dei termini non consentono di ampliarne l'applicabilità a termini che non sono processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.