Il Tribunale di Palermo, con sent. 40/2011, ha respinto il reclamo presentato da M.P., assistente di programma, avverso la decisione del Consiglio Nazionale che, confermando la delibera emessa in prima istanza dal Consiglio Regionale, aveva negato il rilascio dell'attestazione della compiuta pratica necessaria per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista.
Dalle audizioni effettuate dal Consiglio Nazionale e dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che M.P., dedicasse parte cospicua della propria giornata lavorativa ad attività esulanti dalle mansioni tipiche dell'assistente di programma, anche se ciò solo non ne giustifica l'automatica equiparazione a quelle giornalistiche pure.
I giudici, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sent. n. 8188/2000), hanno ribadito che l'imprescindibile ratio del praticantato giornalistico è quella di assicurare all'aspirante professionista, attraverso la partecipazione dall'interno all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti, un percorso formativo completo, un'ampiezza di esperienza tale da precostituirgli la capacità di far fronte, a conclusione del tirocinio, ai diversi problemi che si presentano nella attività giornalistica.
Tuttavia non vi è dimostrazione che costei si sia cimentata in prove differenziate per i diversi aspetti dell'attività e, inoltre, è risultata assente la figura del tutor, che funge da guida nell'apprendimento graduale e progressivo dei rudimenti dell'attività professionale di giornalista.