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I criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/63 sull'iscrizione al Registro dei praticanti sono stati definiti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con le delibere del 16 -17 marzo 1988 e del 12 luglio 1991. Nel riconfermare la validità di quei criteri si rende necessaria un'ulteriore messa a punto sulla base delle profonde trasformazioni determinatesi in questi anni nel mondo dell'informazione e dell'interpretazione evolutiva delle norme di legge derivante dalle pronunce della magistratura ordinaria e di quella domestica.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI |
In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34 della legge 69/63 i Consigli regionali o interregionali possono procedere all'iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell'accertamento:
a) della consistenza delle strutture redazionali ed organizzative di ciascuna azienda editoriale e della presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica
b) della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato;
c) della non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e dell'affidamento della direzione a iscritti all'Albo.
Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la composizione della redazione, che può essere costituita da giornalisti professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di collaborazione coordinata e continuata e deve risultare comunque adeguata alle caratteristiche dello specifico strumento informativo. In ogni caso si rende necessaria la presenza di almeno un giornalista professionista con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolga funzioni di tutor nei confronti del praticante.
Per completezza operativa si intendono le attrezzature e i supporti tecnologici per l'informazione, i collegamenti con le agenzia e di stampa e le banche dati, le strutture tecniche per l'impaginazione e la titolazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Per la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell'art. 43 del Regolamento di esecuzione gli Ordini regionali o interregionali devono accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all'istanza avanzata dall'interessato o alla richiesta dell'Ordine regionale ovvero l'assenza di un giustificato motivo perché il direttore abbia omesso o ritardi l'adempimento previsto dalla legge.
Di tali circostanze deve essere fatto esplicito richiamo nella decisione con la precisazione degli elementi integranti l'inadempienza del direttore, fatta salva l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.
Esplicito richiamo deve essere fatto, inoltre, nella decisione, alle procedure e ai risultati degli accertamenti posti in essere dall'Ordine regionale o interregionale.
A tal fine il Consiglio deve precisare se tali accertamenti siano stati compiuti mediante sopralluogo o mediante ispezioni effettuate (anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro) presso le aziende editoriali nonché i risultati degli accertamenti compiuti con particolare riferimento ai seguenti elementi fondamentali: composizione della redazione e numero dei giornalisti iscritti all'Albo (professionisti e pubblicisti) che ne fanno parte, natura dei rapporti instaurati con i giornalisti (quanti a tempo pieno e quanti di collaborazione), attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie e banche dati, strutture tecniche per l'impaginazione e la titolazione.
Per quanto riguarda il lavoro svolto, occorrerà accertare e riferire nella decisione se esso abbia natura giornalistica, se sia svolto a tempo pieno con l'indicazione degli orari di impegno redazionale nonché il settore di impiego.
Occorrerà anche precisare se tale impegno sia stato prestato nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di lavoro: accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi (cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, etc.) - e/o in quello correlativo della compilazione o dell' impaginazione.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro - indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione che è requisito essenziale ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una diversa definizione ed una misura non contrattuale - dovrà in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato e cioè:
a) vincolo della subordinazione (che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa);
b) continuità di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista, che preveda un orario di lavoro predeterminato e comunque lo svolgimento di un numero di ore lavorative complessivamente adeguato all'orario contrattuale.
ALTRE FORME DI PRATICANTATO
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In considerazione del fatto che oltre alle forme di praticantato previste dalla legge 69/63 (quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizio giornalistico radiotelevisivo) si sono imposte altre forme quali quelle nelle emittenti radiofoniche e televisive locali nonché il ricorso ai contratti a termine, i Consigli regionali o interregionali possono procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti nei casi e alle condizioni sotto indicati.
1) CONTRATTO AER ANTI CORALLO. Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un giornalista pubblicista nonché una struttura redazionale di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati sufficienti all'emissione di radiotelegiornali quotidiani, il ruolo di tutor ai fini del riconoscimento del praticantato può essere svolto anche da un giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata purché assicuri in redazione una presenza non episodica, atta a garantire una guida effettiva del tirocinio professionale.
In assenza di un giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuata e coordinata l'azienda editoriale radiotelevisiva locale può chiedere all'Ordine dei giornalisti regionale o interregionale interessato la designazione di un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor.
La dichiarazione di compiuta pratica deve essere accompagnata da una relazione del giornalista professionista che ha svolto il ruolo di tutor.
In entrambi i casi è fatto obbligo all'azienda editoriale di garantire al praticante i permessi necessari per la partecipazione ai seminari organizzati, normalmente ogni sei mesi, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti assumendone i relativi costi.
2) CONTRATTI A TERMINE. Fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Fieg, Fnsi, Ordine dei Giornalisti e Inpgi sui contratti di formazione e lavoro, 12 mesi, nelle aziende editoriali sono ammessi contratti di praticantato a termine purché la loro durata consenta il completamento del tirocinio.
I contratti di praticantato a termine devono essere comunque a tempo pieno e il tirocinio del praticante deve svolgersi sotto la guida di un giornalista professionista secondo i criteri enunciati nel presente documento. Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nella scuola.
3) FREELANCE. Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nel presente documento può chiedere al Consiglio regionale o interregionale l'iscrizione al Registro dei praticanti.
A tal fine il richiedente deve presentare:
a) copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate;
b) copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante;
c) documentazione della produzione giornalistica.
Nel caso dei freelance l'attività giornalistica rientra nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve pertanto indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione al Registro dei praticanti il richiedente, per ottenere dal Consiglio regionale o interregionale il certificato di compiuta pratica, dovrà presentare una dichiarazione dei caposervizio o del redattore da lui precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è stato impegnato.
Sarà cura del Consiglio regionale o interregionale valutare, al momento dell'iscrizione al Registro dei praticanti e al momento della certificazione della compiuta pratica, con tutte le verifiche ritenute necessarie, che la testata o le testate per le quali il richiedente lavora abbiano le caratteristiche necessarie allo svolgimento del praticantato e che la documentazione prodotta risulti attendibile.
Il freelance che chiede l'iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali o interregionali.
SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO |
Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi redazionali e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.
Durante lo svolgimento del praticantato, ai fini di una preparazione professionale che comprenda le necessarie acquisizioni teoriche e la conoscenza delle norme di legge e dei principi deontologici che presiedono allo svolgimento dell'attività giornalistica, corsi di formazione possono essere attuati in sede aziendale anche in collaborazione con l'Ordine regionale o interregionale. In loro assenza è fatto obbligo al praticante di frequentare i seminari organizzati, in vista della sessione d'esame, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e di quelli eventualmente organizzati dai Consigli regionali o interregionali.
Al termine dei 18 mesi di tirocinio, la dichiarazione di compiuta pratica, sottoscritta dal direttore responsabile, deve contenere la specificazione dei servizi informativi nei quali il praticante stato impegnato e gli eventuali corsi di formazione teorica seguiti in sede aziendale.
(Documento approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 5 luglio 2002)