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CASSAZIONE: non si diventa pubblicisti con le pubblicazioni da elenco speciale

05/12/2013
Con sentenza 23580/2013 depositata il 17 ottobre scorso la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Consiglio nazionale, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Ancona dell’11 settembre 2007. Il Consiglio Regionale dell'Ordine aveva respinto una richiesta di iscrizione all'Elenco Pubblicisti fondata su articoli prodotti per una rivista di carattere tecnico-scientifico diretta da un iscritto all'Elenco Speciale, ai sensi dell'art.28 della Legge Professionale. L'interessato presentava ricorso al Tribunale di Ancona, che lo accoglieva; la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello.
Nell’importante sentenza la Suprema Corte, compiendo un'accurata ricostruzione della categorie professionali degli iscritti all’Albo e sui contenuti dell’attività giornalistica, fornisce il criterio interpretativo per risolvere il problema se nel sistema della legge ordinistica sia possibile l’esercizio del diritto soggettivo di ottenere l’iscrizione come pubblicista da parte di chi svolga da almeno due anni un’attività regolarmente retribuita presso pubblicazioni e riviste a carattere tecnico, professionale e scientifico.
La Cassazione risolve negativamente tale problema in base al principio che, quando si iscrive un periodico tecnico e se ne indichi come direttore un soggetto iscritto all'elenco speciale, il periodico stesso non può considerarsi mezzo di espressione di attività giornalistica. Ne segue che eventuali pubblicazioni su tali periodici "non possono essere considerate come espressione di attività rilevante ai fini della legittimità di una richiesta di iscrizione nell'albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, a norma dell'art. 35 della L.n.69 del 1963, in quanto esse non possono essere apprezzate come espressione di attività giornalistica occasionale e come tale legittimare detta iscrizione".
La Corte, nel cassare la pronuncia di merito afferma, altresì, che il ricorso contro la negazione dell'iscrizione non avrebbe dovuto essere accolto per l'oggettiva mancanza di espletamento di attività riconducibile alla nozione di pubblicista.
 
 
 
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