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I minori e la stampa, una tutela "in divenire" (seconda parte)

17/03/2015

Nel 1988-89 il Caso Serena Cruz impone ai giornalisti di individuare regole specifiche per trattare sulla stampa le questioni dei minorenni. Ordine e Federazione della Stampa se ne prendono carico, su sollecitazione di Telefono Azzurro, e, al termine di un Convegno su “Il bambino e l’informazione” al Palazzo dei Trecento di Treviso, il 5 ottobre 1990 è varata la Carta di Treviso.

Si tratta di un protocollo d’intesa che, ribadite le norme di legge sull’anonimato dei minori coinvolti in fatti-reato ed i principi della Convenzione Onu del 1989, stabilisce che la tutela della personalità del minore si estenda anche … a fatti che non siano specificamente reati, quali casi di suicidio, adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.. Nel trattare questi temi - si afferma - il giornalista dovrà evitare di disturbare la crescita equilibrata del minore con spettacolarizzazioni del suo caso di vita o clamorosi protagonismi, facendo anche attenzione alle facili strumentalizzazioni da parte degli adulti ed avendo sempre presente, nelle relative valutazioni, l’oggettivo interesse del minore. Casi a parte sono considerati il rapimento e la scomparsa di bambini, dei quali può essere ritenuta opportuna la pubblicazione di dati ed immagini, ma con l’assenso dei genitori e del giudice competente.

Questo protocollo, estensibile nell’applicazione a tanti altri casi non espressamente menzionati, ma riconducibili a quell’eccetera collocato dopo i tre esempi, troverà un’ulteriore conferma nella Carta dei doveri del Giornalista, emanata da Ordine e Fnsi nel 1993, nella quale si sottolinea che il giornalista, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 (frattanto ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 176/1991), non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca ed evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti (con evidente riferimento a quanto sta succedendo nei processi di separazione e divorzio).

La Carta del 1993 estende, inoltre, ai soggetti deboli (portatori di handicap fisico o mentale, malati) i principi stabiliti per i minori dalla Carta di Treviso e dispone che l’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine venga integrato in modo che anche le violazioni di tali principi costituiscano illecito disciplinare.

Nel 1995, con il Vademecum, si esplicitano gli “elementi che possono portare alla identificazione” dei minori coinvolti in fatti di cronaca (generalità dei genitori, indirizzo o Comune di residenza, scuola frequentata) e, sulla scorta di fatti di quel periodo, si indicano svariate situazioni da non enfatizzare per contenerne l’effetto imitativo, come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa. Si stabilisce inoltre che il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità, indipendentemente dall’eventuale consenso dei genitori. Si invitano infine i giornalisti ad evitare, nei casi di bambini malati, feriti o disabili, un sensazionalismo che potrebbe trasformarsi in sfruttamento della persona.

Tutti i doveri, i suggerimenti, le raccomandazioni contenuti nelle Carte deontologiche, però, non hanno un’efficacia verso l’esterno: accadrà, quindi, che talora le sanzioni disciplinari applicate dall’Ordine siano annullate dall’autorità giudiziaria ordinaria sul presupposto che un Protocollo comportamentale non abbia lo stesso valore della legge.

Il salto qualitativo si avrà, quindi, nel 1998, quando, in ottemperanza all’art. 25 della legge sulla privacy (legge n. 675/1996), Ordine e Garante scrivono il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto e diventerà nel 2003 l’allegato A del Testo Unico delle leggi sulla privacy.

Sotto la rubrica “ Tutela del minore” (art.7) il Codice stabilisce che il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari per la loro identificazione; che la tutela della personalità del minore si estende a fatti che non siano specificamente reati; che il diritto del minore alla riservatezza è sempre primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; che qualunque scelta di segno contrario deve essere supportata da una valutazione circa l’oggettivo interesse del minore, secondo i principi ed i limiti fissati dalla Carta di Treviso.

Attraverso questo richiamo la Carta di Treviso entra a far parte di una norma di legge e perciò legittimamente è considerata il caposaldo dell’attività giornalistica in tema di minori. Ad essa si ispirano il Codice di autoregolamentazione TV e Minori ( sottoscritto il 29/11/2002 fra il Ministro delle Comunicazioni ed i rappresentanti delle TV nazionali e delle principali TV locali) e l’articolo 10 della legge 3 maggio 2004 n. 112 (cosiddetta Legge Gasparri), il cui comma 8 ridefinisce l’art. 114 CPP ( al divieto di pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato è stato aggiunto quello di pubblicare “elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione dei suddetti minorenni”).

La Carta di Treviso è stata adeguata, nel 2005, alla comunicazione e all’ informazione del terzo millennio ( giornalismo on-line, multimediale ed ogni altra forma di comunicazione che utilizzi innovativi strumenti tecnologici - art.9), fermi restandone i principi della garanzia dell’anonimato per il minore, a tutela dello sviluppo armonico della sua personalità, e dell’uso sapiente della cronaca e delle immagini ad evitare suggestioni, emulazioni o sfruttamento dei minori da parte di adulti.

In tale ultima versione, approvata dal Garante con delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2006 e tradotta in cinque lingue, la Carta è stata presentata all’ONU nello scorso dicembre in occasione delle celebrazioni del ventennale della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”ed è stata vista come possibile “Carta internazionale sui diritti dei fanciulli di fronte ai media”. (Fine)