Ci sono importanti novità per i contenziosi in materia di lavoro. Il 24 novembre è entrata in vigore la legge 183/2010 (collegato lavoro) che ha inciso e riformato profondamente il contenzioso in materia di lavoro. In questo nuovo quadro, una delle modifiche destinate ad incidere più negativamente sui diritti dei lavoratori è quella prevista dall’articolo 32 che ha esteso anche alla cessazione dei rapporti di lavoro subordinato di fatto (in nero o comunque in assenza di contratto formalizzato), e a quelli a termine, a progetto, a co.co.co, il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnativa scritta.
E' stato inoltre stabilito un nuovo termine di decadenza di 270 giorni per l’introduzione del giudizio che ha cambiato il precedente limite della prescrizione dei relativi diritti economici prima fissato in cinque anni.
Per questi ed altri motivi fissati dalla nuova normativa è necessario dunque che "tutti gli interessati a far valere la illegittimità della cessazione di un rapporto di lavoro già avvenuta (in tutte le ipotesi predette ovvero di fatto, a termine, progetto, co.co.co), impugnino la detta cessazione con atto scritto, anche extragiudiziale (raccomandata a /r o telegramma od atto notificato o raccomandata a mano) da far pervenire al datore di lavoro entro 60 giorni decorrenti dal 24 novembre 2010".
In difetto di tali iniziativa (e della successiva azione giudiziaria da radicarsi nel termine di 270 giorni successivi alla scadenza del primo) ogni relativo diritto fondantesi sul rapporto di lavoro intercorso deve intendersi non più accertabile ed/od azionabile.