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Il CNOG al Comune di Tradate: le prestazioni professionali giornalistiche sono di appannaggio esclusivo degli iscritti all’Albo

30/07/2009
Il Comune di Tradate ha lanciato un avviso pubblico per la "costituzione dell’albo dei collaboratori per la redazione dell’informatore comunale ‘Città di Tradate’”. Pronta la reazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti: ecco il testo della lettera inviata dal presidente Lorenzo del Boca al sindaco di Tradate Stefano Candiani:
In riferimento all’avviso pubblico in oggetto, si rappresentano i profili di illegittimità riscontrati dallo scrivente Consiglio in qualità di ente pubblico preposto alla sorveglianza ed alla tutela della professione giornalistica. La selezione in questione concerne prestazioni professionali che nel vigente ordinamento sono di appannaggio esclusivo di iscritti all’albo dei giornalisti, quale è la “stesura di articoli legati alla redazione del periodico comunale Città di Tradate”, specificatamente compensata in relazione alle pagine realizzate.
Non prevedere tra i requisiti d’accesso alla selezione l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, significa violare le vigenti disposizioni di legge, in particolare l’art. 45 della legge n. 69/1963 che espressamente prevede: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita norma degli artt. 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave”.
Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a prevedere, per l’effettuazione delle prestazioni indicate dall’avviso, il requisito dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti.
Per quanto attiene la laurea, premesso che tale requisito non è previsto per l’esercizio della professione giornalistica (e che anche il richiesto indirizzo in scienze della comunicazione non costituisce titolo abilitante per la professione) si fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica con parere n.51/08 relativo agli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha precisato che “l’iscrizione all’Albo attesta, ai fini del conferimento dell’incarico, una specializzazione di per sé idonea allo s volgimento dell’incarico medesimo, consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale”.
Nel restare in attesa di cortesi notizie circa le iniziative che codesta Amministrazione intende attuare in merito a quanto segnalato, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.