Con legge 27 febbraio 2009 n. 41, di conversione del decreto-legge milleproroghe 30 dicembre 2008 n. 207, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio in materia di privacy.
In caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante della privacy, che prescrivono le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati personali conforme alle disposizioni vigenti o che vietano il trattamento illecito o non corretto di dati, disponendone se necessario il blocco, verrà applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. E’ questa la nuova formulazione dell’art. 162 del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003).
Resta comunque salvo quanto previsto dall’art. 170 del Codice della privacy, che disciplina il reato di “Inosservanza di provvedimenti del Garante”, il quale prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni per chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante con cui si dispone il blocco o si vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie già precedentemente prescritte.